Il legislatore italiano ha deciso di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini di scadenza di cambiali, vaglia cambiari e di ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, allo scopo dichiarato di venire incontro alle difficoltà derivanti dalla crisi di liquidità conseguente al prolungato arresto di quasi tutte le attività economiche e commerciali durante l’appena concluso periodo di lockdown.
L’emergenza epidemiologica verificatasi negli ultimi mesi e non ancora del tutto conclusa ha avuto come conseguenza una crisi di liquidità per molti cittadini italiani, che hanno dovuto arrestare le proprie attività economiche e commerciali per un lungo lasso di tempo.
Questa crisi di liquidità ha comportato l’impossibilità per molti di adempiere alle obbligazioni precedentemente assunte, pagando le cambiali emesse o versando le somme necessarie sui propri conti correnti per coprire gli assegni bancari presentati per l’incasso.
In considerazione di quanto sopra, il legislatore è intervenuto una prima volta, nel pieno del periodo emergenziale, con l’articolo 10 comma 5 del Decreto Legge 9/2020, stabilendo che “i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a cambiali, vaglia cambiari e ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo”.
La predetta norma trova applicazione per l’intero territorio nazionale e riguarda tutti i titoli di credito protestabili, ossia il pagherò o vaglia cambiario, la cambiale tratta e gli assegni bancari e circolari. La decorrenza dei termini di sospensione opera in particolare:
- dal 9 marzo al 31 marzo 2020 nelle zone del territorio nazionale indicate dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (le così dette “zone rosse”);
- dal 10 marzo al 31 marzo 2020 nell’intero territorio nazionale, ai sensi dell’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020.
Il termine di sospensione viene inizialmente fissato fino al 1° aprile 2020.
All’indomani dell’entrata in vigore del DPCM 1° aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 N. 88) ci si è chiesti se detto termine fosse stato prorogato al 3 aprile 2020 (data fino alla quale conservano efficacia i DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020), ma la risposta data è stata negativa.
Successivamente è stato però emanato il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23- così detto Decreto Liquidità, entrato in vigore il 9 aprile 2020 – che all’art. 11, comma 1, stabilisce che “i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo”: il termine di sospensione in esame è stato così prorogato fino al 1° maggio 2020, ulteriormente allungato al 4 maggio 2020, stante la festività del 1° maggio.
Come precisato in precedente contributo, occorre distinguere tra le cambiali con scadenza a giorno fisso, per le quali il pagamento deve aver luogo il primo giorno utile dopo la scadenza del periodo di sospensione, ossia il 4 maggio, le cambiali con scadenza a certo tempo data o a certo tempo vista, per le quali la sospensione opera come una parentesi, con conteggio dei giorni che ricomincia a decorrere dal 4 maggio, e gli assegni, relativamente ai quali il termine sospeso è quello di presentazione all’incasso.
E’ molto importante evidenziare che la sospensione opera esclusivamente per le cambiali e gli assegni emessi prima del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto in commento), mentre quelli emessi successivamente dovranno essere pagati o protestati entro il termine di scadenza originariamente indicato.
Con riferimento agli assegni bancari e postali, la ratio della citata limitazione è evidente: se si fosse introdotta la sospensione dei termini per i protesti anche per gli assegni emessi dopo il 9 aprile, si sarebbe favorito un utilizzo degli assegni stessi improprio, non come mezzi di pagamento, ma come titoli di credito, al pari delle cambiali, poiché il debitore, conoscendo la sospensione dei termini in corso, avrebbe emesso assegni senza avere la disponibilità sul proprio conto corrente, assegni, quindi, “scoperti”, contando appunto sulla sospensione dei termini per il protesto in caso di mancato pagamento.
Il secondo comma dell’art. 12 in esame precisa, relativamente agli assegni, che “l’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione”, proprio perché l’assegno è un mezzo di pagamento e deve sussistere la provvista fin dalla data di emissione. La sospensione opera in prima battuta a favore del creditore, esentandolo dall’obbligo di presentare l’assegno per il pagamento nei termini di legge (art. 32 R.D. 1736/1933); in caso di presentazione al pagamento nei termini e di mancato pagamento dell’assegno stesso, ad essere sospeso è il termine per la levata del protesto.
Il terzo comma dell’art. 11 in commento stabilisce ulteriormente che, in caso di protesti comunque levati tra il 9 marzo ed il 9 aprile 2020, gli stessi non devono essere trasmessi dai Pubblici Ufficiali alle Camere di Commercio e, se già pubblicati, devono essere cancellati d’ufficio dalle Camere di Commercio stesse.
Sono inoltre sospese le informative al Prefetto per la comminazione delle sanzioni amministrative (art. 8 bis, commi 1 et 2 Legge 15 dicembre 1990 N. 386) e i termini per l’iscrizione del debitore nell’Archivio informatizzato tenuto dalla Banca d’Italia degli assegni irregolari, emessi a vuoto o senza autorizzazione (art. 10 bis della citata Legge 386/1990).
In materia è intervenuta da ultimo la Legge 5 giugno 2020 n. 40 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 143 del 6 giugno 2020 ed in vigore dal 7 giugno 2020, che ha ulteriormente prorogato il termine di sospensione al 31 agosto 2020.
Di conseguenza, a seguito di tale ultimo recentissimo provvedimento normativo:
– le cambiali con scadenza a giorno fisso, se il giorno di scadenza ricade nel periodo di sospensione, ossia tra il 9 marzo ed il 31 agosto, dovranno essere pagate il 1° settembre 2020;
– per le cambiali con scadenza a certo tempo data o a certo tempo vista il conteggio dei giorni iniziato prima del periodo di sospensione ricomincerà a decorrere il 1° settembre 2020;
– il termine di presentazione all’incasso degli assegni e per la levata del protesto è sospeso fino al 31 agosto 2020.
La sospensione opera anche a favore dei debitori obbligati in via di regresso o di garanzia, fatta salva la facoltà per questi di rinunciarvi espressamente.
Questa proroga ulteriore è stata chiaramente concessa a fronte della situazione di difficoltà in cui versano in molti e si inserisce nel quadro più generale della legislazione emergenziale di questo periodo.
Articolo a cura della dottoressa Francesca Adami (notaio in Torino)