Nessuno mai avrebbe potuto immaginare la vastità della portata di applicazione di una legge, la 108/96, ed in particolare del suo art. 2, nei rapporti tra banche e consumatori.
Il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura massima in essa contemplato ha iniziato a creare ordine lì dove si era imposto, da sempre e con intransigenza, il predominio degli istituti di credito, artefici di aver manipolato i rapporti bancari, specie in tema di applicazione degli interessi.
Il problema è stato in primis e da sempre quello di colmare la lacuna di legge circa i due tipi di interessi esistenti, moratori e corrispettivi, sui quali, ai fini della verifica dell’an e del quantum della verifica dell’eventuale usura applicata, non c’è mai stata molta chiarezza.
Sul punto, come chiarito critico e lacunoso, si sono espressi per fortuna numerosi giudici e Tribunali d’Italia. Tra le più recenti sentenze pronunciate sull’argomento quella del Tribunale di Torre Annunziata n. 93 pubblicata l’12 gennaio 2019.
Il Tribunale oplontino aderisce ai principi di diritto enunciati dai suoi predecessori, in particolare dalla Corte di Cassazione che con l’ultima ordinanza 27442/2018 del 30.10.2018 è pervenuta a un approccio ermeneutico meritevole di adesione. Ribadendo ciò che era stato affermato con la sentenza della Cassazione a SS.UU. 24675/2017. Difatti, tale ordinanza è stata la prima ad essersi espressa in maniera più diretta sul complessivo sistema sanzionatorio ispirato ad una logica punitiva civile per le banche che commettono usura, che prescinderebbe dalla distinzione tra interessi moratori o corrispettivi.
In sintesi ecco il principio ribadito attraverso la sentenza
Secondo il giudice oplontino dott. Michele Di Martino, chiamato a pronunciarsi sulla decisione trattata in questa sede, a rilevare ai fini dell’usurarietà è il momento in cui sono stati pattuiti gli interessi, a prescindere dall’insorgere o meno del diritto al tasso di mora in un momento successivo.
Questo perché sarebbe da questo momento che quell’onere va a gravare – tra l’altro pesantemente – sull’equilibrio del contratto, andando a modificare in maniera significativa l’equilibrio tra le prestazioni delle banche e quelle dei clienti.
Pertanto, una volta accertato il presupposto dell’avvenuta applicazione degli interessi usurari risulta, a parere del giudicante, automatica la sanzione dell’art.1815 c.c., ossia la trasformazione del rapporto da oneroso a gratuito.
Giova ricordare che, con ordinanza n. 27442 del 30.10.2018, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che agli interessi convenzionali di mora trova applicazione la regola generale secondo cui, se pattuiti ad un tasso superiore rispetto a quello indicato dall’art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996 (c.d. “tasso soglia”), sono da considerare ipso iure usurari.
Per lungo tempo è stato vivace il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla questione dell’omogeneità degli interessi corrispettivi e di mora nell’ambito della disciplina antiusura, su cui si sono formati 2 orientamenti difformi all’interno della giurisprudenza di merito, così come tra la giurisprudenza di merito e di legittimità. Sin dal 2003, la Suprema corte si è espressa nel senso dell’assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina antiusura, al pari degli interessi corrispettivi.
Tuttavia, l’ordinanza n. 27442 si contraddistingue per aver fornito, per la prima volta, importanti premesse concettuali sulla controversa natura degli interessi moratori e sulla loro omogeneità “ontologica” rispetto agli interessi corrispettivi. Il giudice di legittimità ha ritenuto necessario ripercorrere analiticamente il fondamento, la portata e le conseguenze del principio enunciato.
Affrontando dettagliatamente ed esaustivamente la questione, la Corte si auspica di porre definitivamente fine alle incomprensioni, in cui sono più volte incorsi i giudici di merito, sulla natura degli interessi moratori e sulle finalità della disciplina antiusura.
Va evidenziato che, gli indirizzi interpretativi difformi, rispetto all’orientamento seguito dal giudice di legittimità, provengono da parte della giurisprudenza di merito, dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), e dalla Banca d’Italia.
Si spera che questa decisione si faccia strada andando ad ingrossare la traditio ermeneutica di un principio ancora non del tutto chiaro in Italia.
Articolo a cura degli avvocati Vincenzo Aiello e Domenico Esposito
Di seguito la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata: Sentenza 93 del 2019

