Esprime soddisfazione, per gli esiti a cui si è pervenuti, l’avvocato Aldo Avvisati per il risultato ottenuto. “La FILLEA CGIL, Sindacato dei lavoratori edili, vede così riconosciuta la sua opera di affermazione della Cultura della sicurezza sul lavoro, a cui tende, innanzitutto, attraverso la leva dell’informazione e della formazione, ma anche attraverso la scelta di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti, purtroppo ancora numerosi, che vedono i lavoratori vittime di lesioni, se non addirittura della perdita della vita stessa, a causa di condotte che violano le norme poste espressamente a tutela degli stessi”.
La Corte d’Appello di Napoli I° sez. penale, con rigetto dell’appello proposto dalla difesa, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata – n. 1047/2019 Reg. Sent. – a carico di C.A., titolare dell’omonima ditta, ritenuto responsabile del reato di lesioni con l’aggravante della violazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, poste appunto a presidio e salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori (ex art. 590, co. 2) e 3) c.p. con espressa violazione art. 122 D.lgs 81/08).
Nei giorni scorsi si è tenuta l’udienza innanzi al Giudice di secondo grado, con la requisitoria del Procuratore generale che concludeva per la conferma della sentenza impugnata, dei difensori delle parti civili costituite, tra cui l’avvocato Aldo Avvisati, specializzato in diritto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, difensore e procuratore speciale anche in sede d’appello del sindacato CGIL, il quale svolgeva ampia ed approfondita discussione al fine di pervenire alla conferma della sentenza di primo grado, anche in ordine alle statuizioni civili e di condanna alle spese, e di rigetto dell’appello proposto dall’imputato, e del difensore dell’imputato.
La vicenda ha visto coinvolto un lavoratore che, mentre era al lavoro presso un cantiere edile installato in una villetta a Torre Annunziata (in provincia di Napoli) per l’esecuzione di opere riguardanti l’edificio stesso, veniva “comandato” di eseguire alcuni lavori di pitturazione alla ringhiera di un balcone posto ad un’altezza superiore ai 4 mt di altezza, e gli era fornita una “semplice” scala a pioli, senza che venissero allestite impalcature, ponteggi o idonee opere provvisionali atte ad evitare cadute dall’alto. Ciò sebbene l’adozione di tali precauzioni sia prevista dall’articolato contenuto nel Testo Unico della Sicurezza, e la stessa impresa edile ne indicasse la necessità di adozione nel proprio Documento di Sicurezza (POS) predisposto per il cantiere, ed in cui, tra l’altro, era anche espressamente prescritto che al lavoratore, prima di salire in quota, andasse fatta indossare imbracatura anticaduta (c.d. “cinture di sicurezza”).
Purtroppo il lavoratore, scivolava dalla scala, riportando lesioni con fratture plurime e pluriframmentarie, per le quali ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici, affrontare mesi di calvario tra ospedali ed altri centri sanitari, ma rimanendo allo stato paralizzato con conseguente incapacità di deambulare.
“La negligenza qualificata del datore di lavoro imputato rispetto all’osservanza delle prescrizioni normative ed organizzative è stata causa dell’incidente occorso al suo dipendente ed è la fonte della sua responsabilità penale“.
In tal modo si era espresso nelle motivazioni il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, e così la Corte di Appello ha ritenuto di confermare le statuizioni di condanna dell’imputato alla pena di due mesi di reclusione, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili nonché al pagamento delle spese di costituzione anche per il grado di gravame, indicando in novanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

