Con pronuncia del 31 marzo 2020, il Garante per la privacy ha evidenziato come l’informazione, servizio indispensabile per la collettività, non possa disattendere alcune garanzie di riservatezza e dignità delle persone colpite e attenersi alla essenzialità delle notizie fornite anche in riferimento all’emergenza Covid-19.
Si pongono interrogativi su quale sia l’essenzialità delle notizie nel caso di trattamento a fini istituzionali ed in particolare circa la possibilità da parte del Sindaco di rendere noti alla popolazione i dati Covid-19 e tra questi quelli riguardanti in via diretta i contagiati, la loro identità ed eventuali altri elementi, rilevanti ai fini di una adeguata informazione volta all’efficacia delle misure di contenimento.
Dal punto di vista pratico si tratta di comprendere se tale esigenza incontra un elemento ostativo nella tutela della privacy dei soggetti interessati e quanto ampia possa essere la diffusione di notizie di carattere personale e privato. Ricade, infatti, in capo ai titolari del trattamento dei dati ed in particolare dei dati personali del soggetto interessato, l’onere del bilanciamento tra due diverse esigenze: da una parte il diritto alla privacy e dall’altra la tutela del diritto alla salute, perseguita mediante la pubblicazione di dati personali, tra cui l’identità del soggetto paziente.
Innanzitutto, dal punto di vista soggettivo, va rilevato che tra i titolari del trattamento rientra certamente il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, ex Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224. Pertanto, ai fini della migliore attuazione delle misure di contenimento egli è chiamato al trattamento dei dati e di conseguenza ad operare un bilanciamento circa i diritti in esame e ad assumere le conseguenti decisioni.
Un elemento dirimente è possibile rintracciarlo nel Regolamento Europeo per la tutela della privacy – Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. – il quale stabilisce un generale divieto di trattamenti dei dati relativi alla salute. Divieto che, però, non si applica se tali dati sono utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla salute (finalità di cura), per la supervisione del Sistema Sanitario Nazionale (finalità di governo) e per la ricerca nel pubblico interesse.
Nel consueto bilanciamento tra diritto alla riservatezza ed ulteriori diritti o interessi da tutelare, un discorso peculiare riguarda dunque il diritto alla salute ed il caso di specie assume dei caratteri ben definiti, riconducibili in maniera agevole alla sopra richiamata previsione del Regolamento. Ci ritroviamo, infatti, da una parte, in presenza del diritto alla riservatezza circa le proprie condizioni di salute e, dall’altra, dell’interesse di una pluralità indeterminata di soggetti a tutelare la propria salute, poiché il paziente coincide inevitabilmente con il potenziale vettore del contagio, dunque, con la potenziale fonte di lesione del diritto alla salute di terzi interessati.
E’ opportuno evidenziare che i terzi interessati sono caratterizzati da una inevitabile condizione di indeterminatezza, poiché la situazione epidemica, la cui diffusione per contagio è di ardua ricostruzione aprioristica, rende la platea degli stessi estremamente variabile. Rileva a tal proposito l’attribuzione da parte della OMS dello status di pandemia alla emergenza Covid-19, circostanza che porta a far ricadere nella platea dei controinteressati la generalità degli individui considerati, ergo la collettività.
Siamo, dunque, in presenza di una collettività, che invoca la protezione di un suo diritto e tale diritto è il diritto alla salute. E’ il diritto alla salute della collettività, dunque, il diritto a cui deve rapportarsi il titolare del trattamento dei dati, il “custode” dei dati sensibili, chiamato a valutare circa la conoscibilità dei dati. Un simile diritto non può che rientrare nel pubblico interesse, nella sua accezione più precisa e determinata.
Il titolare del trattamento dei dati dovrà operare pertanto il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del soggetto interessato da Covid-19, così come formalmente e ufficialmente individuato a seguito della procedura d’emergenza e l’interesse alla conoscenza dei dati anche di carattere personale da parte della collettività, interessata alla tutela del diritto alla salute.
Dalla sistematica lettura delle predette valutazioni, potremmo, altresì, dire che l’interesse con cui deve confrontarsi la tutela della riservatezza è la “Salute Pubblica”, la quale in tale circostanza è specifica declinazione del pubblico interesse. Ad essa sono connessi interessi molteplici che travalicano il singolo potenziale contagiato ed involgono fattori non solo di carattere sanitario, ma altresì esorbitanti nell’ordine pubblico, nell’economia, nella stabilità sociale e via discorrendo. Si evidenzia così un alveo estremamente complesso, ma altrettanto solido in capo alla collettività, controparte pubblica, interessata alla conoscenza dell’esistenza di un vettore di contagio.
Nel caso concreto, la determinazione del vettore di contagio potenziale coincide inevitabilmente con l’identità del paziente, dato che l’individuazione dei casi Covid-19 rappresentano una risorsa strategica ai fini del contenimento.
Dunque a sostegno della conoscibilità immediata e diretta di determinati dati personali da parte della collettività militano plurimi fattori che conducono a individuare la prevalenza della tutela della salute pubblica e del connesso interesse alla conoscibilità di dati personali.
Il Sindaco dovrà però valutare quali dati rendere pubblici per una corretta informazione finalizzata al pubblico interesse. A tal fine, se per un verso possono assumere particolare rilievo le caratteristiche sociali del caso Covid, cioè del soggetto interessato alla tutela dei dati sanitari, a seconda delle quali è possibile tracciare una rete di contatti effettivi o potenziali più o meno vasta, d’altro canto risulta estremamente arduo escludere che un qualsiasi caso Covid abbia potuto avere contatti diretti o indiretti con una determinata platea di individui. Pertanto, le caratteristiche sociali si rilevano insufficienti a valutare aprioristicamente quali dati rilevano per una adeguata informazione, a fronte di aspetti epidemiologici che confermano una diffusione del contagio che segue direttrici estremamente variabili.
Sul punto rilevano le considerazione del Garante della Privacy del 2 marzo 2020, il quale ha emesso un comunicato stampa anche al fine di orientare il corretto agire dei titolari del trattamento. In tale pronuncia si è soffermato su alcuni aspetti generali relativi alla raccolta di informazioni sulla presenza di sintomi da Covid e agli ultimi spostamenti di visitatori, utenti e dipendenti. Nel comunicato si legge: “Le attività di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus devono rimanere in capo agli organi istituzionalmente deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica, tra cui gli operatori sanitari e il sistema attivato dalla protezione civile.” Il Garante ha così rimarcato la necessità di improntare qualsiasi misura di contenimento al rispetto del principio di minimizzazione del trattamento, raccogliendo i soli dati ritenuti indispensabili per consentire l’operatività delle misure prescelte.
Tra gli organi istituzionalmente deputati rientra certamente il Sindaco e tra le misure prescelte vi è senz’altro il contenimento dei contagi, ai fini del quale è da ritenersi imprescindibile l’isolamento dei potenziali contagiati. Per individuarli nell’ambito della collettività si ritiene indispensabile che essa sia posta a conoscenza quantomeno dell’identità dei casi Covid – misura di pubblicità che pare non potersi escludere se non in situazioni estremamente circostanziate che portano ad escludere con assoluta certezza l’assenza di qualsivoglia contatto diretto o indiretto con altri individui o per superiori interessi pubblici difficilmente immaginabili.
Nel procedere alla valutazione circa ulteriori dati personali da pubblicare al fine di soddisfare al meglio l’interesse alla tutela della salute pubblica, il sindaco non potrà invece prescindere da una corretta valutazione dei dati effettivamente rilevanti.
Quali dati dunque rientrano in questo ambito? Come evidenzia il Garante nella pronuncia del 31 marzo, devono essere evitati riferimenti particolareggiati alla situazione clinica delle persone affette dalla malattia, anche perché le stesse potrebbero essere riprese dagli organi di stampa (sul punto, si vedano le Regole deontologiche relative all’attività giornalistica) e dai social, al fine di prevenire la cosiddetta “stigmatizzazione permanente”.
Si ritiene che ogni informazione generica e non rilevante ai fini della adozione di misure di contenimento è dunque certamente da tenere riservata anche perché, come noto, i dati restano pubblici ben oltre il perdurare dell’emergenza. Pertanto, se la pubblicità dell’identità si è detta certamente possibile, di regola inevitabile, in quanto elemento oggettivo e immediatamente inquadrabile ai fini dell’adozione di misure e comportamenti conformi al contenimento, più accurata deve essere la valutazione di altri e ulteriori elementi, ai fini dei quali dovrà tenersi in debito conto il contesto di riferimento. Non perdendo di mente, infatti, la finalità del contenimento, appare possibile, nella maggior parte dei casi, indicare tipologia e luoghi di lavoro, nonché frequentazioni di luoghi pubblici ed eventi o manifestazioni pubbliche in cui siano stati possibili contatti numerosi o assembramenti. Diversa è la valutazione riguardante singole frequentazioni o contatti, partecipazioni ad eventi privati per le quali pare sufficiente procedere mediante canali diversi, secondo le disposizioni emergenziali, escludendo in tali fattispecie la notorietà tout court.
Tali considerazioni riguardanti i casi positivi paiono potersi estendere anche alle misure precauzionali quali isolamento domiciliare volontario o sanitario, dato che, in base alle informazioni diffuse dalla Protezione Civile, il periodo di incubazione del virus si spinge fino a due settimane e lo stesso decorso della malattia non è stimabile in termini certi.
Si avverte, infine, l’esigenza che le suddette misure di pubblicità riguardanti la fase di insorgenza o di prevenzione del Covid-19 trovino riscontro in altrettante e corrispondenti forme di pubblicità circa gli esiti di negatività al Covid-19 e il venir meno delle restrizioni individuali.
Articolo a cura del Dottor Antonello Bonacci
Funzionario presso Ministero Interno

