Incidente da cattiva manutenzione stradale: chi ne risponde?

In caso di lesioni colpose sopportate da un pedone in ragione della cattiva conservazione del manto stradale, il soggetto responsabile va individuato nel soggetto che, nell’ambito dell’amministrazione comunale, è stato delegato dal Sindaco o dal regolamento comunale alla manutenzione dello stesso. Non sempre il responsabile dell’area tecnica dell’amministrazione comunale può essere ritenuto responsabile delle lesioni sopportate da un pedone che cade in ragione della cattiva conservazione del manto stradale. Secondo la Cassazione, infatti, occorre accertare chi, nell’ambito dell’amministrazione comunale, abbia la delega a tale servizio, potendo tale soggetto essere individuato anche in soggetti appartenenti alla Polizia Municipale. E’ quanto stabilito dalla recentissima sentenza della Cassazione penale, sezione IV, sentenza 17 aprile 2019, n. 16597

Il fatto

Davanti ad un giudice di pace, il responsabile dell’Area Tecnica di un Comune era condannato per il reato di cui all’art. 590 c.p., perché, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, omettendo di vigilare nell’ambito delle competenze attribuitegli per evitare situazioni di pericolo ai pedoni, cagionava la caduta di un pedone, procurandole lesioni guaribili in dieci giorni. La sentenza del giudice onorario era impugnata dapprima in Cassazione, contestandosi, da un lato, la ricostruzione dei fatti, e dall’altro, la motivazione circa la ritenuta sussistenza a carico dell’imputato di obblighi di controllo del territorio e di predisposizione dei mezzi necessari ad evitare sinistri, fatti derivare dalla sua qualifica tecnica. In particolare, si sosteneva che la sentenza di primo grado non avesse tenuto in alcuna considerazione quanto risultante dal regolamento comunale, secondo il quale la responsabilità per la custodia e la vigilanza della rete viaria comunale incombeva sul Corpo di Polizia locale, non subordinato gerarchicamente all’Ufficio tecnico di cui l’imputato era responsabile. Inoltre, in assenza delle specifiche competenze relative al controllo del territorio, nonché della disponibilità di spesa per provvedere ad un simile compito, nessuna responsabilità penale può ascriversi all’imputato.

Si contestava inoltre la illogicità della motivazione, posto che la sentenza, dopo avere sostenuto che l’imputato fosse tenuto, in virtù della sua qualifica di responsabile dell’Area tecnica del comune, a disporre quanto necessario ad evitare disservizi e malfunzionamenti del settore viario, nondimeno, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche ‘poiché, in effetti, non rientrava nelle sue competenze professionali e/o mansioni d’ufficio la sorveglianza materiale del territorio la cui ispezione è da attribuire all’attività della Polizia Municipale’.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la decisione impugnata, con la formula “per non aver commesso il fatto”.
La Suprema Corte censura la sentenza impugnata in ragione della grave carenza della motivazione in ordine alla ricostruzione degli obblighi gravanti sull’imputato, del quale neppure vengono descritte le attribuzioni, facendo derivare la sua responsabilità esclusivamente dalla ‘qualifica lavorativa’, senza che la medesima venga neppure inquadrata nel sistema di deleghe dell’ente datore di lavoro. Non era stato chiarito, infatti, se all’ Area tecnica fossero affidati i compiti della manutenzione o, tantomeno, in che termini l’intervento del responsabile, eventualmente tenuto a provvedervi, si ponesse in relazione al Corpo della Polizia Municipale, al quale, secondo la sentenza, competeva la sorveglianza materiale della rete viaria e la segnalazione degli interventi da adottare.

In proposito, la Cassazione ricorda che ai sensi dell’art. 2 della Legge 65 del 1986, la Polizia locale è direttamente dipendente dal Sindaco o dal soggetto da questo delegato, il quale impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, sicché per determinare il soggetto delegato al servizio di manutenzione della strada – e cioè colui che è tenuto ad assumere i provvedimenti necessari all’espletamento del servizio – occorre individuare la fonte regolamentare o la delibera che stabilisca chi assume detto compito. Questa affermazione non è contraddetta dalla massima secondo cui risponde del sinistro causato dal difetto di manutenzione il responsabile del soggetto incaricato del relativo servizio, anche quando il pericolo causato dalla mancata manutenzione risulti occulto, poiché in questo caso è proprio l’individuazione del soggetto onerato che è stata omessa posto

che la sentenza non indica la fonte dell’obbligo da cui scaturisce l’assunzione della posizione di garanzia in capo al responsabile dell’area tecnica, anche avuto riguardo ai compiti assegnati alla Polizia Municipale (Cass., sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3290, secondo cui “l’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell’utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente. Nella specie, relativa ad ipotesi di omicidio colposo contestato al dirigente comunale responsabile della manutenzione del tratto di strada in cui era avvenuto l’incidente, per non aver provveduto al ripristino del guardrail divelto da tempo, la S.C. ha annullato la sentenza di assoluzione che – senza accertare la pericolosità del tratto di strada, né l’idoneità della barriera di protezione a fronteggiare la situazione di pericolo eventualmente riscontrata – si era limitata ad affermare il carattere non obbligatorio del ripristino del guardrail e, comunque, la possibilità che l’omissione fosse dipesa da valutazioni discrezionali).

Articolo a cura del dottore Ciro Santoriello 
Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Torino

Leggi la sentenza della Corte di Cassazione: CASS. N. 16597 DEL 2019 pdf