Inammissibile il reclamo presentato da C.D. contro Agnese Borrelli, di Boscotrecase, denunciata per presunti abusi edilizi. Lo ha deciso il Collegio B della Prima Sezione Civile del Tribunale di Torre Annunziata, che ha condannato C.D. al pagamento delle spese processuali in favore di Agnese Borrelli (cugina omonima dell’ex sindaco di Boscotrecase), che si liquidano in 4.300 euro per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, se dovute, in favore dell’avvocato Michelangelo Russo
C.D. dovrà versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto (così come previsto dalla normativa in materia).
In particolare, C.D. ha presentato reclamo all’ordinanza emanata ad aprile scorso dalla Prima Sezione Civile del Tribunale oplontino in formazione monocratica.
Tra l’altro, la decisione del Tribunale di Torre Annunziata arrivava dopo quella del Tar che dava ragione, ancora una volta, Agnese Borrelli dichiarando «improponibile» il ricorso per la reintegra nel possesso presentato a novembre del 2017.
Oggetto del contendere secondo la prospettazione del ricorrente confinante, era la realizzazione ad opera della Borrelli (cugina omonima dell’ex sindaco di Boscotrecase), di “presunte” opere illecite, consistenti nell’allocazione di paletti e pavimentazione su strada comunale adiacente al cortile comune, fino a quel momento liberamente transitabile e percorribile, che avrebbe impedito al denunciante di godere dell’area non consentendo il transito carrabile.
Il fatto che il ricorrente C.D. abbia deciso di adire il Tribunale civile per ottenere la rimozione dei paletti dissuasori, peraltro già oggetto del giudizio intrapreso nel 2018 innanzi al Tar, conclusosi come ricordato con esito favorevole per Agnese Borrelli, ha portato al giudizio di improcedibilità, ad aprile scorso, e alla condanna di 3.500 euro di spese, avendo il Tribunale sposato la tesi dell’avvocato Michelangelo Russo, difensore di Agnese Borrelli.
Poi il nuovo reclamo. A fondamento dell’impugnazione, C.D. ha criticato la decisione del Giudice, ritenendola fondata su erronei presupposti di diritto e di fatto, evidenziandone le ragioni.
Criticata anche la valutazione delle prove fatta dal giudice della cautela, nella parte in cui non riteneva provato il compossesso dell’area oggetto di causa, anche in ragione della inattendibilità dei testi-informatori di parte ricorrente, basando la sua motivazione sui rilievi estratti da Google Maps, non valorizzando, invece, le risultanze documentali ed in particolare la CILA dalla quale emergeva l’intenzione della resistente di procedere alla realizzazione di una nuova opera.
Motivazioni che, però, non hanno convinto il collegio giudicante che ha optato per condannare C.D. al pagamento delle spese processuali in favore di Agnese Borrelli.

