È una sentenza che farà (e fa già) discutere quella di un Giudice di Pace di Frosinone che ha annullato una sanzione amministrativa, elevata sulla base del Dpcm del 9 marzo 2020. Nello specifico il giudice ha accolto il ricorso di un cittadino, sanzionato per essersi allontanato dalla propria abitazione, disponendo l’annullamento dell’atto e la compensazione delle spese. Ma il nocciolo della questione sono le motivazioni.
“Deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 9.3.2020, invocato dal verbale opposto ove prevede che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”.
A stabilirlo è il Giudice di Pace di Frosinone con sentenza n. 516 del 29 luglio 2020 con la quale accoglie il ricorso di un cittadino ed annulla un verbale elevato dalla Polizia Stradale di Frosinone in data 11 aprile 2020.
Il suddetto cittadino era stato multato per aver violato il divieto di spostamento durante il lockdown. Il suo spostamento non era motivato da esigenze urgenti o lavorative.
Ma il giudice di pace accoglie il suo ricorso e la sua sentenza crea un importante spartiacque normativo perchè entra nel merito della legittimità dei DPCM.
“Deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 9.3.2020, invocato dal verbale opposto“. Tuonano le parole utilizzate dal giudice al punto b) della sentenza e prosegue “Pertanto, neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anziché dall’autorità giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost.
Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, questo Giudice non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere al disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge.”
Le argomentazioni mosse dal giudice sono due.
La prima riguarda la «illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza per violazione dell’art. 95 e 79 della Costituzione e dei conseguenti Dpcm». Per il giudice di pace la situazione di «rischio sanitario» non rientrerebbe tra gli «eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo», per i quali è previsto lo stato di emergenza in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 1/2018, ovvero il Codice della Protezione Civile. Il giudice, in riferimento alla Costituzione, argomenta come nella Carta fondamentale non sia previsto alcuno stato di emergenza ad eccezione dello stato di guerra.
La seconda motivazione attiene invece alla «illegittimità del Dpcm per violazione dell’art. 13 della Costituzione». Qui il giudice ha ritenuto illegittimo il «divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni», in quanto questo «configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare». «Tuttavia – prosegue il giudice – nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l’obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal giudice di pace penale per alcuni reati».
Essendo inoltre il Dpcm un atto amministrativo, il giudice sottolinea come non si possa procedere a sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, ma solo procedere alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge.
Articolo a cura dell’avvocato Pasquale Auzino
Leggi la sentenza: Giudice di Pace di Frosinone sentenza 516 29 luglio-2020

