Alla luce della pandemia mondiale che ha colpito il nostro Paese trovandoci non preparati ad un evento di tali dimensioni, negli ultimi periodi siamo oggetto di alcuni Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, giusto o sbagliato che sia, ha inteso adottare misure restrittive e/o di contenimento per limitare i contagi da COVID19.
Mi riferisco all’ ultimo DPCM del 26 aprile 2020 con il quale sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 applicabili sull’intero territorio nazionale.
L’art.1 comma 1 lettera a) del DPCM del 26 aprile 2020 recita : “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza…”.
La modifica apportata alla lettera a) dell’art. 1 del precedente DPCM vede un’apertura verso la normalità consentendo alla popolazione italiana spostamenti non solo per comprovate esigenze di lavoro e per situazioni di necessità e salute ma attribuisce la possibilità di poter incontrare i congiunti.
Da lunedì 4 maggio dunque, entreranno in vigore le nuove disposizioni e, seppur fino ad oggi il significato di “congiunto” veniva difficilmente interpretato se non per fatti specifici, ad oggi, va chiarito il senso dal punto di vista normativo.
Sotto il profilo civilistico, spesso si sente parlare di prossimo congiunto in materia di risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto iure proprio al prossimo congiunto della vittima, così come si riscontra all’art. 342 ter c.c. In materia di ordini di protezione, o ancora all’art. 79 c.p.c.
Per la legittimazione a chiedere la nomina di un curatore speciale per il giudizio, oppure in materia di protezione dei dati personali laddove l’art. 24 del d.lgs. 196/2003 viene annoverato tra i soggetti legittimati a prestare il consenso al trattamento dei dati personali per salvare la vita o l’incolumità di un soggetto.
Sotto il profilo penalistico invece, secondo quanto disposto dall’art. 307 c.p. comma 4 per prossimi congiunti si intendono ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii, nipoti e affini solo se il coniuge non è morto e vi è prole.
L’art. 307 c.p. effettua tale distinzione nell’ambito della “assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata” e specifica chi sono i congiunti in materia di normativa penale. Al di fuori di tali profili è difficile e per nulla chiaro, né definito normativamente cosa debba intendersi per prossimo congiunto.
Nel passato, ed in riferimento a quanto confermato dalla giurisprudenza con Cassaz.Civile, 1845/1976, i prossimi congiunti venivano considerati soggetti uniti fra loro da un vincolo meramente affettivo, ma affettivo – giuridico, che si fondi su rapporti dai quali scaturiscono fonti di reciproci diritti e doveri.
Con il tempo, poi, e a seguito di sentenza della cassaz.Penale 46351/2014 , è stato chiarito che tra i prossimi congiunti della vittima dell’illecito civile vanno incluse quelle persone che hanno un saldo e duraturo legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali, facendovi rientrare tra questi anche la fidanzata della vittima dell’illecito civile.
Dunque, secondo tali riferimenti normativi, ed alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ad oggi ancora non ha espresso chiarimenti in merito, sarebbe possibile, nel rispetto dell’art. 1 comma 1 lett.a) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, andare a fare visita, con le dovute precauzioni sanitarie, gli affini di primo grado e cioè genitori, figli, suoceri, nuore, generi, nonché il coniuge dell’unione matrimoniale e civile, fratelli, sorelle, zii e nipoti ma anche i fidanzati con saldo e duraturo legame affettivo.
A questo proposito speriamo di aver fatto luce su una diatriba che si è accesa a seguito dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
Articolo a cura dell’avvocato Antonella Salomone

