Riscossione coattiva enti locali: illegittima la norma sulla competenza territoriale

Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l’ente locale concedente».

È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza del 25 giugno 2019, n. 158.
La vicenda
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in riferimento all’art. 24 della Costituzione.
La norma è censurata nella parte in cui, con riguardo alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali degli enti pubblici locali (nel giudizio a quo, il Comune di Genova), nello stabilire che per le controversie in materia di opposizione all’ingiunzionedi cui all’art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), «è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto», sancisce, secondo l’interpretazione
datane dalla giurisprudenza di legittimità, l’applicazione di tale regola anche nel caso in cui l’ingiunzione sia stata emessa dal concessionario al quale l’ente pubblico locale ha affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate patrimoniali.
Ne consegue che per la determinazione della competenza territoriale deve farsi riferimento al luogo sede dell’ufficio del concessionario, che può ricadere in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell’ente locale concedente, e ciò, secondo il giudice a quo, determinerebbe una condizione di sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in ragione dei princìpi affermati dalla sentenza di questa Corte n. 44 del 2016.
La giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanze 3 ottobre 2017, n. 23110, e 21 giugno 2017, n. 15417, richiamate dal rimettente), nell’interpretare la norma censurata ha affermato che, in tal caso, le controversie sulla legittimità della pretesa vanno introdotte dinanzi al giudice del luogo ove ha sede l’ufficio del concessionario per la riscossione, e non dell’ente locale concedente.
La decisione
La Corte Costituzionale, mediante la menzionata sentenza n. 158/2019, ha ritenuto la questione fondata in relazione all’art. 24 Cost., comportando la norma censurata la lesione del diritto di azione.
Valgono al riguardo i princìpi già enunciati nella sentenza n. 44 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina la quale prevede, per le entrate tributarie, che le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, nonché quelle proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, sono devolute alla competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi e i suddetti soggetti hanno sede, anziché di quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente.
Con tale pronuncia, la Corte Costituzionale ha ritenuto infatti che, «poiché l’ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell’individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo “spostamento” richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di “sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione” […] o comunque a “rendere ‘oltremodo difficoltosa’ la tutela giurisdizionale”».
Tali considerazioni sono valide anche nel caso in esame, in cui l’identico criterio di determinazione della competenza prescelta comporta identici effetti negativi per il ricorrente. Quanto alla individuazione del criterio alternativo di competenza, essa non esige un’operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte, in quanto non deve essere operata una scelta tra più soluzioni non costituzionalmente obbligate (sentenze n. 44 del 2016 e n. 87 del 2013; ordinanze n. 176 e n. 156 del 2013 e n. 248 del 2012).
Difatti, il rapporto esistente tra l’ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la pluri-soggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell’atto di accertamento e riscossione a quest’ultimo.
Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, non può che emergere il rapporto sostanziale tra l’opponente e l’ente concedente.
Alla sede di quest’ultimo, ai fini della determinazione della competenza, non vi è quindi alternativa. Pertanto la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui dopo le parole «È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto» non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, dell’ente locale concedente».
Articolo a cura dell’avvocato Amilcare Mancusi