L’Inps non può chiedere la restituzione dell’indebito assistenziale, allorquando le somme chieste in restituzione, riguardano il periodo successivo alla visita di verifica della permanenza del requisito sanitario

Finalmente la Corte di Cassazione, con la pronuncia (Cass. Sez. lavoro, 15-11-2018, n. 29419) ha chiarito che l’indebito assistenziale NON È MATERIA soggetta integralmente al principio generale dell’INDEBITO OGGETTIVO (Art. 2033 cod. civ,), e ciò anche allorquando le somme chieste in restituzione riguardino il PERIODO SUCCESSIVO ALLA VISITA DI VERIFICA della permanenza del requisito sanitario.

Numerosi sono infatti i casi in cui l’Inps, dopo aver continuato ad erogare le prestazioni assistenziali per molti anni dopo la perdita del requisito sanitario, richiede agli invalidi la restituzione di somme ingenti “naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare”.

In questa importante pronuncia, la Suprema Corte spiega che “la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 448/2000 aveva già avuto modo di evidenziare che esiste pure l’esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l’affidamento rispetto alla condotta obbligata dell’INPS; avendo evidenziato come LA LEGGE VUOLE EVITARE CHE LA PERCEZIONE INDEBITA DI SOMME DOPO LA VISITA DI VERIFICA, “POSSA PROTRARSI ECCESSIVAMENTE NEL TEMPO, atteso che la sospensione dell’erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”. Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza in commento – per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all’indebito previdenziale e DI CURARSI DI NON GRAVARE, CON LA PREVISIONE DELL’IMMEDIATA SOSPENSIONE, SULLA CONCRETA CONDIZIONE ECONOMICA E DI VITA DEL PERCIPIENTE, IN RELAZIONE ALLE SOMME PERCEPITE DOPO LA STESSA VISITA – che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell’art. 38 Cost., comma 1”.

Appare chiaro, a mio avviso, che la normativa citata, ha il precipuo fine di tutelare il beneficiario di prestazioni assistenziali, dal momento in cui prevede, subito dopo la visita di verifica, l’immediata sospensione della prestazione non confermata, e, nel termine di appena 90 giorni, l’assunzione di un formale provvedimento di revoca del beneficio economico:

Ora ci si chiede, cosa succede se l’INPS (cosa che avviene sempre con maggior frequenza) continua a mantenere in pagamento la prestazione e poi, a distanza di anni, chiede ad un individuo certamente avanti nell’età e con la salute molto cagionata, oltre che in precarie condizioni economiche, la restituzione di diecine di migliaia di euro ?

A ciò si aggiunga l’assoluta anomalia di gran quantità delle revoche conseguenti a visite finalizzate ad altro ed eseguite da Commissioni diverse da quella specificamente, di verifica che dovrebbe essere l’unica legittimata a poter constatare la persistenza della condizione di invalidità in precedenza riconosciuta (per questo è composta solo da specialisti).

Questi, invero, sono i casi in cui si verificano richieste di restituzione di importi considerevoli, a motivo della circostanza che il percorso burocratico della sospensione del beneficio e della sua immediata, successiva, revoca, si rivela particolarmente lungo e difficoltoso proprio perché non è mai stata disposta alcuna verifica, con la conseguenza che la modifica del giudizio arriva al reparto pagatore con anni di ritardo e, a volte, solo casualmente.

Con la richiamata pronuncia, il supremo collegio ha quindi chiarito che:

a) L’inosservanza dei termini (immediata sospensione e revoca del beneficio nei 90 giorni successivi alla visita che ha verificato il venir meno del requisito sanitario) determina, comunque, la decadenza dell’Istituto dal poter reclamare i ratei continuati a pagare successivamente alla inutile scadenza del termine suddetto, anche se la legge ciò non prevede esplicitamente;

b) L’applicabilità e quindi la ripetibilità delle somme, ai trattamenti assistenziali della normativa relativa all’indebito previdenziale, è ammessa solo in ipotesi in cui l’assicurato (o, comunque, il beneficiario) abbia determinato l’erogazione con un proprio comportamento doloso.

Articolo a cura dell’avvocato Vincenzo Aiello

La sentenza della Cassazione: Cass. sez. lav. 29419 del 2018