Per la Cassazione, in caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, sussiste la presunzione di colpa ex art. 2054, 2 co., c.c. superabile solo fornendo apposita prova liberatoria.
Per la Cassazione, in caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, sussiste la presunzione di colpa ex art. 2054, 2 co., c.c. superabile solo fornendo apposita prova liberatoria.