Omessa vigilanza, la Consob deve pagare. Responsabilità solidale con gli amministratori della società

La Consob è stata condannata a pagare il risarcimento danni ai risparmiatori per omessa vigilanza. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza n. 22164 depositata il 5 settembre 2019 (testo in calce).

Il fatto

Nella vicenda in esame, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di merito, che l’aveva condannata al pagamento dell’importo di 4,5 milioni di euro ai risparmiatori; detto importo costituiva il totale delle quote da questi ultimi versate ad una società di intermediazione, che le aveva distratte, impiegandole poi in spregiudicate operazioni finanziarie.

La Corte territoriale aveva ritenuto collegate e concorrenti al verificarsi del fatto dannoso, sia le condotte di Consob che quelle degli amministratori della società G., in quanto le azioni ascritte alla ricorrente costituivano l’antecedente causale di quelle appropriative e distrattive compiute dagli amministratori della G.. In particolare aveva ritenuto che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa non avesse vigilato correttamente sull’operato di detta società, non assumendo idonei e necessari provvedimenti per impedirle di operare, nonostante sia le violazioni riscontrate durante i controlli ispettivi, che le denunce reiterate all’Autorità giudiziaria.

Nell’esaminare il primo motivo del ricorso, la Cassazione ha precisato che l’attività della ricorrente, deve essere svolta tanto nei limiti e nell’esercizio dei poteri stabiliti dalle leggi che ne regolano il funzionamento, quanto nel rispetto del principio generale del neminem laedere; pertanto, anche nei confronti della stessa, va applicato l’art. 2043 cc. D’altra parte, il sistema dei controlli e delle relative sanzioni, che rientrano nei poteri della ricorrente, è stato previsto per garantire la correttezza del comportamento degli intermediari finanziari, ed evitare eventuali conseguenze dannose per l’intero mercato, essendo la Consob anche “un organo di garanzia, del risparmio pubblico e privato”.

Nel caso in esame, si è verificato un danno a carico dei risparmiatori a causa di fatti materiali, specifici e ripetuti che avevano fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa degli importanti elementi di valutazione sulla correttezza delle condotte della società di intermediazione, tali da comportare un’attivazione necessaria, dapprima con azioni interdittive nei confronti della società commissionaria e successivamente, di controllo sul possesso dei requisiti di iscrizione.

La decisione Orbene, la Cassazione ha condiviso la decisione della Corte territoriale, secondo la quale la condotta di omessa vigilanza e controllo della Consob integra un illecito omissivo in correlazione con le condotte illecite della società intermediaria. Tra i motivi proposti, la ricorrente ha ritenuto assente la responsabilità solidale alla stessa attribuita, sostenendo che il fatto dannoso è derivato da condotte di più soggetti, integranti cause autonome; per cui, quando una di tali condotte è costituita da un reato doloso di natura appropriativa o distrattiva tale da escludere altra corresponsabilità di altri soggetti che non abbiano preso parte attivamente alla commissione del reato, non sussisterebbe la responsabilità solidale.

La Cassazione ha respinto tale censura ritenendola infondata, ribadendo, altresì, il consolidato principio secondo cui: “l’articolo 2043 c.c. fa sorgere l’obbligo al risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, mentre il successivo art. 2055 considera ai fini della solidarietà del risarcimento, il fatto dannoso; atteso che la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà”.

A ciò si aggiunga che, l’unicità del fatto dannoso prevista ex art. 2055 c.c. per la responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito, non va considerata in senso assoluto, ma va intesa in modo relativo alla persona del danneggiato, per cui tale responsabilità si riscontra anche se il danno è derivato da più azioni o omissioni, costituenti fatti illeciti distinti, purchè le singole azioni siano tra loro interdipendenti, ed abbiano concorso in modo efficiente alla generazione del danno.

Pertanto, ai fini dell’applicabilità della responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., bisognerà considerare l’unicità del fatto dannoso, imputabile a più condotte illecite, fatto dannoso da considerarsi nel contesto della responsabilità extracontrattuale, come danno evento, cioè nella configurazione giuridica di danno risarcibile in quanto ingiusto e quindi lesivo di un diritto o interesse tutelato dalla legge.

Infine, la diversità dei diritti di credito non fa venir meno la solidarietà passiva, essendo sufficiente per la sua configurabilità che le condotte attive o omissive di ciascun soggetto, abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. Per tali motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio di legittimità.

Articolo a cura dell’avvocato Maria Elena Bagnato

Leggi la sentenza della Cassazione: Sentenza Cassazione