Concorso per il reclutamento di 3581 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale – IL BANDO COMPLETO

Concorso (Scad. 26 marzo 2020), per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Di seguito il bando integrale:

IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,

  1. 752 recante «Norme di attuazione dello  Statuto  speciale  della

Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici

statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due

lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,

  1. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale  per  la

Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e

della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica

amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari»   e   successive

modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,

  1. 309 recante «Testo unico delle leggi in  materia  di  disciplina

degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive

modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,

  1. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi,

dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici

impieghi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e

regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e

successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante

«Norme generali sull’ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle

amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16,  concernente

le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre

2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle

sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi

pendenti» e successive modificazioni;

Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente

disposizioni  sui  concorsi  per  l’accesso  al  ruolo  appuntati   e

carabinieri dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma

prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante

«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna a norma dell’art.  6

della legge 28 novembre 2005, n. 246» e  successive  modificazioni  e

integrazioni;

Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.

112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,

il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad  assumere,  la

procedura prevista dall’art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle

amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione

delle cessazioni avvenute nell’anno precedente  e  delle  conseguenti

economie  e  dall’individuazioni  delle  unita’  da  assumere  e  dei

correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante

«Codice dell’ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli

636, 703, 706, 707, 708 e 2199, nonche’ l’art.  2186,  che  fa  salva

l’efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle

direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni

generali del Ministero  della  difesa,  dello  Stato  Maggiore  della

Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando  generale

dell’Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,

  1. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in

materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge  28

novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni;

Vista la legge 12 luglio 2010 n.  109,  concernente  disposizioni

per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;

Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante

«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione

Trentino-Alto Adige recanti modifiche all’art.  33  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di

riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell’attestato  di

bilinguismo, nonche’ di esclusione dall’obbligo del servizio militare

preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze

dell’ordine»;

Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma  1,  della

legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’art.  8,  concernente

l’invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la

partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l’assunzione   nelle

pubbliche amministrazioni centrali;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante

«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l’accertamento

delle imperfezioni e infermita’ che sono causa di  non  idoneita’  al

servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per

delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al

servizio militare»;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all’art.

635  del  codice  dell’ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di

parametri fisici per l’ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento

nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei

vigili del fuoco»;

Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973  comma  2-bis  e

2203-ter del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante

«Codice dell’ordinamento militare»;

Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre

2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per

l’ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,

nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo

nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio

2015, n. 2»;

Vista  la  direttiva  tecnica  dell’Ispettorato  generale   della

sanita’ militare, datata  9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207

recante «Modalita’ tecniche per  l’accertamento  e  la  verifica  dei

parametri fisici»;

Visto  il  comma  4-bis   dell’art.   643   del   citato   Codice

dell’ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26

aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il

reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita’

delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell’arruolamento  di

candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo

nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;

Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante

«Disposizioni  per  l’adeguamento  della  normativa  nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle

persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,

nonche’ alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante

«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di

polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7

agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle

amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante

«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del

personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2,  lettera

a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l’anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Considerata la specialita’ della disciplina complessiva in ordine

al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell’art.

625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,

rubricato  «Rapporti  con  l’ordinamento  generale  del  lavoro  alle

dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti

speciali», dell’art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.

183, rubricato «Specificita’  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di

polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del  fuoco»,  dell’art.  51,

comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,

rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e

dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,

concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;

Considerato che la specialita’ sopra descritta si giustifica alla

luce della peculiarita’ dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal

personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il

citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra

gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati  all’eta’,  al

titolo   di   studio,   all’efficienza   fisica    e    al    profilo

psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703,  707  e  708  e

successive modifiche);

Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il

reclutamento degli  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale  si

evince dall’art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66  del  2010

mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i  posti

sono messi annualmente a concorso  e  i  candidati  possono  fare  in

ciascun anno una sola domanda;

Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si

ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all’art. 708  del

citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche

l’applicabilita’ di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea

con la piu’ recente giurisprudenza  (Cons.  Stato,  Ad.  Plen.  ,  28

luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,

  1. 100; Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio,  Sez.  I  bis,

16.7.2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez.  I

bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale  amministrativo  regionale

Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);

Ravvisata l’opportunita’ di prevedere una prova  preliminare  cui

sottoporre i candidati nel  caso  in  cui  il  numero  delle  domande

venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i

termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;

Valutata la necessita’ di disporre, per esigenze  di  impiego  in

Trentino-Alto Adige,  di  personale  in  possesso  dell’attestato  di

bilinguismo di cui  all’art.  4  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;

Valutata la necessita’, per esigenze info-operative dell’Arma dei

carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  della  lingua

tedesca (non in  possesso  dell’attestato  di  bilinguismo),  nonche’

conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese  o  di  altri  idiomi

riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;

Ritenuta l’esigenza di  garantire  la  piu’  aderente  e  stabile

distribuzione  delle  risorse  organiche  sul  territorio  nazionale,

prevedendone  il  prevalente  impiego  in   aree   ove   maggiormente

necessitano;

Ritenuta la necessita’ di favorire, mediante il  reclutamento  di

personale  in  possesso   di   particolari   titoli   di   studio   e

qualificazioni, l’alimentazione di  posizioni  organiche  di  profilo

specialistico, con particolare riguardo  per  quelle  in  materia  di

sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

Posti a concorso

 

  1. E’ indetto concorso pubblico, per  esami  e  titoli,  per  il

reclutamento  di tremilacinquecentottantuno  allievi  carabinieri  in

ferma quadriennale del ruolo appuntati e  carabinieri  dell’Arma  dei

carabinieri. I posti a concorso sono cosi’ ripartiti:

  1. a) duemilaquattrocentoquarantanove riservati,    ai    sensi

dell’art. 703 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  ai

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  e  ai  volontari  in

ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

  1. b) millecento riservati, ai sensi degli articoli  703,  706  e

707, del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  ai  cittadini

italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di  eta’;  il

limite massimo d’eta’ e’ elevato  a  ventotto  anni  per  coloro  che

abbiano gia’ prestato servizio militare;

  1. c) trentadue agli allievi carabinieri in  ferma  quadriennale,

riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011,  n.  11,

ai  candidati  in  possesso  dell’attestato  di  bilinguismo  di  cui

all’art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio

1976, n. 752 e successive modificazioni.

  1. All’atto della presentazione della domanda di  partecipazione

al concorso con le modalita’ di cui all’art. 3, i candidati:

  1. a) debbono optare per una delle riserve di  posti  di  cui  al

precedente comma 1, essendo consentito concorrere  per  una  sola  di

esse;

  1. b) se candidati per le riserve di posti di cui  al  precedente

comma 1, lettere a) e b), hanno facolta’ di esprimere preferenza  per

la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni  in  materia  di

sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare  ai  sensi

dell’art. 708, comma 1-bis e dell’art. 973, comma 2-bis  del  decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  1. E’ stabilito in centoquarantaquattro il numero dei  vincitori

di  concorso  da  designare  per  la  formazione  e   per   l’impiego

specialistici di cui al precedente comma 2, lettera  b),  secondo  le

modalita’ indicate nell’art. 20. Dette unita’  saranno  ripartite  in

numero di:

  1. a) sessantacinque riservate ai candidati vincitori del concorso

di cui all’art. 1, comma 1, lettera a);

  1. b) settantanove riservate ai candidati vincitori del  concorso

di cui all’art. 1, comma 1, lettera b);

  1. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1 e  3  potra’

essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili,  anche

con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.

Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.

66, resta altresi’ impregiudicata la facolta’ di revocare o annullare

il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove  concorsuali,

di modificare il numero dei posti,  di  sospendere  l’ammissione  dei

vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in   ragione   di   esigenze

attualmente non valutabili ne’ prevedibili, nonche’  in  applicazione

di disposizioni di contenimento della spesa  pubblica  che  dovessero

impedire o limitare le assunzioni di personale per l’anno 2020.

In entrambi i casi, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri

provvedera’ a darne formale comunicazione mediante avviso  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 2

 

Requisiti di partecipazione

 

  1. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a)

possono partecipare i cittadini italiani che:

siano volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in

servizio  da  almeno cinque  mesi  continuativi  ovvero  in  rafferma

annuale;

siano volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in

servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;

se  militari  (VFP1/VFP4)  in  servizio,   non   abbiano   gia’

presentato nell’anno 2020 domanda di partecipazione per le riserve di

posti di cui all’art. 703 decreto legislativo n. 66/2010 previste  da

altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze  di

polizia ad ordinamento civile e militare;

alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione

della domanda indicato nell’art. 3, non abbiano superato il giorno di

compimento del ventottesimo  anno  di  eta’.  Non  si  applicano  gli

aumenti dei limiti di eta’ previsti per l’ammissione ai concorsi  per

i pubblici impieghi;

siano in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  successivi

commi 5 e 6.

  1. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b)

possono partecipare i cittadini italiani che:

alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione

della   domanda   indicato   nell’art.   3   abbiano   compiuto    il

diciassettesimo anno di eta’ e non  abbiano  superato  il  giorno  di

compimento del ventiseiesimo anno di eta’.  Per  coloro  che  abbiano

gia’ prestato servizio militare per una  durata  non  inferiore  alla

ferma obbligatoria, il limite massimo d’eta’ e’  elevato  a  ventotto

anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta’  previsti  per

l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

siano in possesso degli ulteriori requisiti di  cui  successivi

commi 5 e 6.

  1. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c)

possono partecipare i cittadini italiani in  possesso  dell’attestato

di bilinguismo di cui all’art. 4 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che:

alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione

della   domanda   indicato   nell’art.   3,   abbiano   compiuto   il

diciassettesimo anno di eta’ e non superato il giorno  di  compimento

del ventiseiesimo anno di eta’. Per coloro che abbiano gia’  prestato

servizio  militare  per  una  durata   non   inferiore   alla   ferma

obbligatoria, il limite massimo d’eta’ e’ elevato a ventotto anni;

siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   ai

successivi commi 5 e 6.

  1. Per le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1, 2 e  3

possono partecipare coloro che:

  1. a) godano dei diritti civili e politici;
  2. b) abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la

responsabilita’ genitoriale;

  1. c) siano in possesso del diploma di istruzione  secondaria  di

primo grado, per i militari (VFP1/VFP4) in servizio e in congedo;

  1. d) se  non  VFP1/VFP4  in  servizio  e  in  congedo,   abbiano

conseguito o, siano in grado  di  conseguire,  al  termine  dell’anno

scolastico 2019-2020, il diploma di istruzione secondaria di  secondo

grado, a seguito della frequenza di  un  corso  di  studi  di  durata

quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto

per l’accesso alle universita’ dall’art. 1 della  legge  11  dicembre

1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato  che

ha conseguito il titolo  di  studio  all’estero  dovra’  documentarne

l’equipollenza ovvero l’equivalenza  secondo  la  procedura  prevista

dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica

e’ disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione  pubblica

(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/

modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri);

  1. e) abbiano tenuto condotta incensurabile  e  non  siano  stati

condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di

applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o

con decreto penale di condanna;

  1. f) non essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per

delitti non colposi;

  1. g) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare

avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con

sentenza irrevocabile di assoluzione perche’ il  fatto  non  sussiste

ovvero perche’ l’imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi

dell’art. 530 del codice di procedura penale;

  1. h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  2. i) siano  in   possesso   della   idoneita’   psicofisica   ed

attitudinale da accertare successivamente con  le  modalita’  di  cui

agli articoli 10 e 11;

  1. j) non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle

istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di

scrupolosa fedelta’ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di

sicurezza dello Stato;

  1. k) non siano stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero

ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8

luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita

dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di

coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima

che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati

collocati  in  congedo,  come  disposto  dall’art.  636  del  decreto

legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  In  tal  caso,  la  dichiarazione

dovra’ essere esibita all’atto  della  presentazione  alle  prove  di

efficienza fisica di cui all’art. 9;

  1. l) non trovarsi in situazioni  comunque  non  compatibili  con

l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.

  1. I requisiti di  partecipazione,  ai  sensi  dell’art.  4  del

decreto del  Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  e  successive

modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine

utile per la presentazione della domanda indicato al successivo  art.

3 e mantenuti, fatta eccezione per l’eta’, fino all’immissione  nella

ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri, ferme  restando

le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo,  a

mente dell’art. 599 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15

marzo  2010,  n.  90  e  del  regolamento  per  le   Scuole   allievi

carabinieri.

  1. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli

accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3

 

Domanda di partecipazione.

Termini e modalita’

 

  1. La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere

presentata  esclusivamente  on-line,  avvalendosi   della   procedura

disponibile nell’area  concorsi  del  sito  ufficiale  dell’Arma  dei

carabinieri (www.carabinieri.it),  entro  il  termine  perentorio  di

trenta  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello   di

pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

  1. Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e’

necessario, munirsi per tempo di uno  tra  i  seguenti  strumenti  di

identificazione:

  1. a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che  consentono

l’accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione

attraverso l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un

codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il  rilascio

di SPID (Sistema pubblico di identita’ digitale) sono disponibili sul

sito   ufficiale   dell’Agenzia   per   l’Italia   Digitale    (AgID)

all’indirizzo www.spid.gov.it.

  1. b) idoneo lettore di smart-card installato  nel  computer  per

l’utilizzo con  carta  nazionle  dei  servizi  (CNS)  precedentemente

attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a

rilasciare un PIN.

  1. Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra’  essere

intestato esclusivamente al candidato  che  presenta  la  domanda.  I

candidati   minorenni,   dovranno   utilizzare   uno   strumento   di

identificazione intestato a un genitore esercente la  responsabilita’

genitoriale o, in mancanza, al tutore.

  1. Non sono ammesse le domande di partecipazione presentate  con

modalita’ diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso

quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione

intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del

presente articolo.

  1. Una  volta  autenticato  nel  sito,  il  concorrente   dovra’

compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi  indicati  dalla

procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri  dati  di

partecipazione.

  1. La procedura chiedera’ al concorrente di:
  2. a) indicare due indirizzi e-mail validi:

posta elettronica standard, su cui ricevera’ una copia  della

domanda di presentazione;

posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere

le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;

  1. b) caricare una fototessera in formato digitale.
  2. Il concorrente, dovra’ dichiarare:
  3. a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo  e  data  di

nascita) e il codice fiscale;

  1. b) il proprio stato civile;
  2. c) la residenza e il recapito al quale  desidera  ricevere  le

comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento

postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se

cittadino  italiano  residente  all’estero,  dovra’  indicare   anche

l’ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.

Dovra’  essere   segnalata   a   mezzo   e-mail   PEC   all’indirizzo

cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni variazione del recapito indicato.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’  per  l’eventuale

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del

recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva

comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella

domanda, ne’ per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili

a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

  1. d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di  doppia

cittadinanza,   il   concorrente   dovra’   indicare,   in   apposita

dichiarazione da consegnare all’atto della presentazione  alle  prove

di efficienza fisica di cui all’art. 9, la seconda cittadinanza e  in

quale Stato e’ soggetto o ha assolto agli obblighi militari;

  1. e) il comune nelle cui liste elettorali e’ iscritto  ovvero  i

motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste

medesime;

  1. f) di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver

riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell’art.

444  del  codice  di  procedura  penale,  di  non  avere   in   corso

procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di

sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico  precedenti

penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

In caso contrario dovra’ indicare i procedimenti a carico e  ogni

altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del

provvedimento e l’Autorita’ giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero

quella presso la quale pende un procedimento penale.

Il concorrente dovra’  impegnarsi,  altresi’,  a  comunicare  con

tempestivita’ al Comando generale dell’Arma dei carabinieri –  Centro

nazionale  di  selezione  e  reclutamento  –   Ufficio   concorsi   e

contenzioso,     a      mezzo      e-mail      PEC      all’indirizzo

cnsrconccar@pec.carabinieri.it,  qualsiasi   variazione   della   sua

posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla

dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento  presso

la Scuola allievi carabinieri;

  1. g) di non essere stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato

decaduto  dall’impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero

prosciolto, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle

Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine

alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di

idoneita’ fisica;

  1. h) se partecipante alla riserva dei posti di cui  all’art.  1,

comma 1, lettera a):

  1. la propria posizione giuridica, specificando:

la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma

prefissata  di  un  anno  (VFP1)  ovvero  in   rafferma   annuale   o

quadriennale (VFP4), in servizio;

la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove  presta

servizio;

la  decorrenza  giuridica  alla   data   di   scadenza   di

presentazione della domanda (VFP1/VFP4);

  1. ai fini  indicati  all’art.  12,  lettera  b.,  i  titoli

militari posseduti di cui all’allegato «B»,  e  l’eventuale  possesso

di:

titoli di studio e professionali di cui  all’allegato  «C»,

specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l’istituto   o   ente

rilasciante;

conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per  quella

tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all’art.  1,

comma 1, lettera c), derivante da una  delle  condizioni  specificate

negli allegati «E» e  «F»  (nel  caso  in  cui  il  candidato  sia  a

conoscenza di piu’ lingue potra’ scegliere solo una di esse);

  1. i) se partecipante alla riserva dei posti di cui  all’art.  1,

comma 1, lettera b):

titoli di studio e professionali  di  cui  all’allegato  «C»,

specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l’istituto   o   ente

rilasciante;

se militare in congedo, i titoli militari  posseduti  di  cui

all’allegato «C» lettera a.;

conoscenza di lingua straniera (fatta  eccezione  per  quella

tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all’art.  1,

comma 1, lettera c), derivante da una  delle  condizioni  specificate

negli allegati «E» e  «F»  (nel  caso  in  cui  il  candidato  sia  a

conoscenza di piu’ lingue potra’ scegliere solo una di esse);

  1. j) l’eventuale preferenza, ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,

lettera b) e comma  3,  per  la  formazione  e  per  l’impiego  nelle

specializzazioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela   ambientale,

forestale e agroalimentare;

  1. k) se partecipante alla riserva dei posti di cui  all’art.  1,

comma 1, lettera c):

il possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana  e

tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di  istituto  di

istruzione secondaria di primo grado, di cui all’art. 4  del  decreto

del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive

modificazioni;

titoli di studio e professionali  di  cui  all’allegato  «D»,

specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l’istituto   o   ente

rilasciante;

  1. l) di aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di

acconsentire, senza riserve, a tutto cio’ che in esso e’ stabilito.

  1. All’esito della procedura correttamente eseguita, il  sistema

automatizzato  generera’  una  ricevuta  dell’avvenuta  presentazione

della domanda on-line, inviandola  automaticamente  all’indirizzo  di

posta elettronica indicato  dal  concorrente  nella  domanda  stessa.

Detta ricevuta dovra’ essere  portata  all’atto  della  presentazione

alla prima prova del concorso.

  1. La domanda puo’ essere annullata e ripresentata  in  caso  di

errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1.

  1. Una volta scaduto il termine  ultimo  fissato  per  la  loro

presentazione on-line, le  domande  di  partecipazione  non  potranno

essere modificate. Il Comando generale dell’Arma  dei  carabinieri  –

Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento  potra’  chiedere  la

regolarizzazione delle domande che, benche’ inviate nei termini e con

le modalita’ indicate  ai  commi  precedenti,  risultino  formalmente

irregolari per vizi sanabili.

  1. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al

concorso, il concorrente, ai sensi:

del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  del  decreto

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del

garante   per   la   protezione   dei   dati   personali,   manifesta

esplicitamente  il  consenso  obbligatorio   alla   raccolta   e   al

trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai  fini

della valutazione dei requisiti di partecipazione;

dell’art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, si  assume  le  responsabilita’  penali  circa

eventuali dichiarazioni mendaci.

In caso di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito

beneficio comporta:

la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le

valutazioni di competenza;

l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.

Art. 4

 

Istruttoria delle domande per i  volontari  in  ferma  prefissata  in

servizio ed in congedo

 

  1. I  volontari  in  ferma  prefissata  in   servizio   dovranno

consegnare una  copia  della  domanda  di  partecipazione  presentata

on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono  in  forza,

al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze.

I volontari in  ferma  prefissata  in  congedo,  qualora  non  in

possesso dell’estratto  della  documentazione  di  servizio,  per  le

stesse finalita’ dovranno presentare copia della  domanda  al  Centro

documentale  di  appartenenza  (ex  distretto   militare/Dipartimento

militare  marittimo/Capitaneria   di   porto/Direzione   territoriale

dell’Aeronautica).

I volontari in ferma prefissata in congedo che  non  riescano  ad

ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l’estratto della

documentazione  di  servizio  dovranno  consegnare,   compilata,   la

dichiarazione in allegato «H» .

  1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia  delle  domanda  di

partecipazione al  concorso,  provvederanno  a  compilare  l’estratto

della documentazione di  servizio,  redatto  come  da  fac-simile  in

allegato »G», che costituisce parte integrante del presente  decreto,

aggiornato alla data di scadenza di  presentazione  delle  domande  e

firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente  nonche’  dal  candidato

per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.

  1. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed  in  congedo,

all’atto della presentazione per lo  svolgimento  degli  accertamenti

attitudinali (2º giorno), presso il Comando  generale  dell’Arma  dei

carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento,  dovranno

consegnare una copia del suddetto estratto  della  documentazione  di

servizio, mentre un’ulteriore copia, se giudicati idonei ai  suddetti

accertamenti, dovra’ essere scansionata in formato «pdf»  e  caricata

sul portale internet www.carabinieri.it – «area concorsi», unitamente

ai  titoli  dichiarati  in  domanda  ai  fini  dell’attribuzione  del

punteggio incrementale di cui agli allegati «C»,«D», «E» e «Q».

Art. 5

 

Commissioni

 

  1. Con successivi decreti dirigenziali del  Comandante  generale

dell’Arma dei carabinieri o di autorita’  da  lui  delegata,  saranno

nominate:

  1. a) la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta   di

selezione, per la  valutazione  dei  titoli  e  la  formazione  delle

graduatorie di merito;

  1. b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza

fisica;

  1. c) la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti

psicofisici;

  1. d) la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti

attitudinali.

  1. La commissione esaminatrice di cui  al  precedente  comma  1,

lettera a), sara’ composta da:

  1. a) un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,

presidente;

  1. b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
  2. c) un Ispettore membro e segretario.
  3. La commissione per le prove di efficienza fisica  di  cui  al

precedente comma 1, lettera b), sara’ composta da:

  1. a) un Ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  Colonnello,

presidente;

  1. b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
  2. c) un Ispettore membro e segretario.

Durante  l’espletamento  delle  prove,  la   commissione   potra’

avvalersi dell’assistenza di personale tecnico e medico,  nonche’  di

personale dell’Arma dei carabinieri in possesso  della  qualifica  di

istruttore militare di educazione fisica.

  1. La commissione per gli accertamenti  psicofisici  di  cui  al

precedente comma 1, lettera c), sara’ composta da

  1. a) un Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente

Colonnello, presidente;

  1. b) due Ufficiali medici, membri, di cui  il  meno  elevato  in

grado o, a parita’ di grado, il  meno  anziano,  svolgera’  anche  le

funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarra’ del supporto di medici  specialisti

anche esterni.

  1. La commissione per gli accertamenti attitudinali  di  cui  al

precedente comma 1, lettera d), sara’ composta dal seguente personale

dell’Arma dei carabinieri:

un Ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,

presidente;

un Ufficiale con qualifica di perito selettore  attitudinale  e

un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o,

a parita’ di grado, il meno anziano svolgera’ anche  le  funzioni  di

segretario.

Detta commissione si avvarra’ del supporto  tecnico-specialistico

di ulteriori Ufficiali periti selettori  e  psicologi  dell’Arma  dei

carabinieri.

I partecipanti alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1,

lettera c), saranno  valutati  da  una  commissione  composta  da  un

presidente/membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con  il

supporto, per l’intervista attitudinale di selezione,  di  un  perito

selettore con analoghe competenze linguistiche.

Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  agli   accertamenti

attitudinali  fosse   rilevante   potranno   essere   attivate   piu’

commissioni.

Art. 6

 

Svolgimento del concorso

 

  1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
  2. a) prova scritta di selezione;
  3. b) prove di efficienza fisica;
  4. c) accertamenti psicofisici  per  la  verifica  dell’idoneita’

psicofisica;

  1. d) accertamenti attitudinali;
  2. e) valutazione dei titoli.
  3. L’Amministrazione si  riserva  la  possibilita’,  qualora  il

numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze

di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura

concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),

quale prova preliminare, da svolgersi con  le  modalita’  di  cui  al

successivo art. 7, commi 4 e 5.

  1. I candidati – compresi quelli di sesso femminile che si siano

trovati nelle condizioni di cui dell’art. 580, comma 2,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90  –  all’atto

dell’approvazione delle graduatorie di merito del  concorso  dovranno

essere  risultati  idonei  in  tutti  gli  accertamenti   obbligatori

previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.

  1. L’Amministrazione della Difesa non rispondera’  di  eventuale

danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati

lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di

cui al comma 1 del presente  articolo,  per  contro,  provvedera’  ad

assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero

verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di

svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 7

 

Prova scritta di selezione

 

  1. I candidati  saranno  sottoposti  ad  una  prova  scritta  di

selezione, che avra’ luogo presso il Centro nazionale di selezione  e

reclutamento dell’Arma dei carabinieri, Viale Tor di  Quinto,  153  –

00191 – Roma, raggiungibile dalle fermate:

«Ottaviano – San Pietro» della Metropolitana – linea A, con  la

linea Bus ATAC n. 32;

«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con

partenza dal capolinea  Roma-Flaminio,  raggiungibile  dalla  fermata

«Flaminio» della Metropolitana – linea A.

La prova avra’ inizio indicativamente a  partire  dal  1°  aprile

2020 dalle ore 10,00 di ciascun giorno di convocazione.  Contenuto  e

modalita’ della prova sono indicati nell’allegato  «I»  del  presente

decreto.

I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, riferito a

livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria

di primo grado, di cui all’art. 4 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  e  successive  modificazioni,

all’atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al

concorso, potranno chiedere di effettuare la prova in lingua tedesca.

  1. La presentazione dei candidati dovra’ avvenire dalle 8,30 alle

9,45, tenendo conto che:

in ogni caso, a partire dalle 10,00, non sara’ piu’  consentito

l’accesso all’interno della caserma Salvo  d’Acquisto  (civico  153),

struttura ove verra’ effettuata la prova;

non sara’ permesso ai candidati di entrare nella  sede  d’esame

portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.

La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico,  e’

priva di parcheggi e di aree di sosta per  le  persone,  per  cui  e’

sconsigliato raggiungerla con vetture  private  e  con  familiari  al

seguito.

  1. L’ordine di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l’ora  di

svolgimento saranno resi noti, con valore di  notifica  a  tutti  gli

effetti e per tutti  i  candidati,  a  partire  dal  27  marzo  2020,

mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e  presso

il Comando generale dell’Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio

relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono

  1. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l’onere di

verificare la pubblicazione di eventuali variazioni  o  di  ulteriori

indicazioni per lo svolgimento della prova.

  1. I candidati ancora minorenni all’atto della presentazione alla

prima  prova  concorsuale  dovranno  consegnare  l’atto  di   assenso

all’arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in

allegato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori

o  dal  genitore  esercente  la  responsabilita’  genitoriale  o,  in

mancanza, dal  tutore,  nonche’  la  fotocopia  di  un  documento  di

riconoscimento     dei/del     sottoscrittori/e     rilasciato     da

un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso  di

validita’. La mancata presentazione di detto  documento  determinera’

l’esclusione del candidato minorenne.

  1. I candidati ai quali non e’ stata comunicata l’esclusione dal

concorso  sono  tenuti  a   presentarsi,   senza   attendere   alcuna

convocazione, presso la  sede  d’esame  nel  giorno  previsto  almeno

un’ora prima di quella di inizio della prova, muniti  della  ricevuta

attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di

riconoscimento   provvisto   di   fotografia   rilasciato   da    una

amministrazione dello Stato ed in  corso  di  validita’,  nonche’  di

penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero.

  1. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno

esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell’assenza,

comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.  Qualora  la  prova

venga  svolta  in  piu’  di  una  sessione   non   saranno   previste

riconvocazioni. I candidati interessati al  concomitante  svolgimento

di prove nell’ambito di altri concorsi  indetti  dall’Amministrazione

Difesa e/o Interno potranno far  pervenire  al  Centro  nazionale  di

selezione  e   reclutamento   –   a   mezzo   e-mail,   all’indirizzo

cnsrconccar@pec.carabinieri.it  –  entro  le  ore  13,00  del  giorno

lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un’istanza

di   nuova   convocazione,   allegando   documentazione   probatoria.

L’accoglimento o il non accoglimento della richiesta avverra’ a mezzo

e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)

indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  potra’

eventualmente  essere  accordata  non  oltre  il  termine  ultimo  di

programmato svolgimento delle prove.

  1. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile

con le esigenze di selezione e con i  termini  di  conclusione  della

relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma  1,  che  in

ogni caso sara’ presa in considerazione solo  se  l’esito  sara’  non

inferiore a 51/100, avra’ valore anche di prova di  preselezione.  In

tal caso,  il  punteggio  conseguito  all’esito  della  correzione  e

valutazione della prova, espresso in centesimi:

determinera’ la formazione di  distinte  graduatorie,  una  per

ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente art.

1, comma 1, per individuare i candidati da ammettere a  sostenere  le

prove di efficienza fisica di cui al successivo  art.  9,  in  numero

pari:

  1. a) a quello della riserva dei posti a  concorso  di  cui  al

precedente art. 1, comma 1, lettere a) moltiplicato per 2;

  1. b) ai  primi cinquemilanovecentocinquanta  candidati   della

graduatoria formata per la riserva dei posti a  concorso  di  cui  al

precedente art. 1, comma 1, lettera b);

  1. c) ai primi cento candidati della graduatoria formata per la

riserva dei posti a concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,

lettera c);

includendovi  anche  quanti  dovessero  riportare,  nelle  rispettive

graduatorie,  punteggio  uguale  a   quello   dell’ultimo   candidato

utilmente posizionato;

concorrera’ alla formazione delle graduatorie finali di  merito

di cui al successivo art. 13.

Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce  l’accesso  alle

successive fasi di selezione qualora il numero massimo  di  candidati

da ammettere di cui ai precedenti punti a), b) e c)  venga  raggiunto

con un punteggio piu’ elevato.

Il relativo avviso sara’ reso noto con le  modalita’  di  cui  al

comma 3.

  1. Per quanto concerne le modalita’ di svolgimento, la correzione

e la  valutazione  della  prova  saranno  osservate  le  disposizioni

contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del

direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell’Arma

dei carabinieri e, per quanto applicabili, le  disposizioni  previste

dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.

Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data  di

svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito

www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per

tutti i candidati.

  1. Durante la prova non sara’ permesso ai candidati di comunicare

tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,

salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri  della

commissione esaminatrice, nonche’ portare carta da scrivere,  appunti

e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e’  vietato

altresi’  l’uso  di  apparecchi  telefonici  o  ricetrasmittenti  che

dovranno essere obbligatoriamente spenti. La  mancata  osservanza  di

tali  prescrizioni  comportera’   l’esclusione   dalla   prova,   con

provvedimento della  commissione  esaminatrice;  analogamente  verra’

escluso il candidato che venga sorpreso a copiare.

  1. L’esito  della  prova,  il  calendario  e  le  modalita’  di

convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza

fisica, gli accertamenti psicofisici ed  attitudinali,  saranno  resi

noti, con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i

candidati, indicativamente a partire dal  19  maggio  2020  nel  sito

internet www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale  dell’Arma

dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza

Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.

  1. Ciascun  candidato,  a  partire  dal  settimo  giorno  dalla

pubblicazione degli esiti  definitivi  della  prova  scritta,  potra’

prendere visione, nella pagina del sito  www.carabinieri.it  dedicata

al concorso, del test somministrato, delle  risposte  fornite  e  del

relativo punteggio.

Art. 8

 

Documenti da produrre

 

  1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione

e reclutamento dell’Arma dei carabinieri per essere  sottoposti  alle

prove di efficienza fisica e, se idonei, ai  successivi  accertamenti

psicofisici ed attitudinali, all’atto  della  presentazione  dovranno

produrre i seguenti documenti in originale o in copia:

  1. a) documentazione di cui all’art. 4, comma 2, se volontari  in

ferma prefissata;

  1. b) certificato di idoneita’ all’attivita’ sportiva  agonistica

per l’atletica leggera in corso di validita’,  rilasciato  da  medici

appartenenti alla federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero  da

strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio

sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  specializzati   in

medicina  dello  sport.  La  mancata   presentazione   del   suddetto

certificato non consentira’  di  sostenere  le  prove  di  efficienza

fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;

  1. c) referto attestante (da non oltre sei mesi)  l’effettuazione

dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;

  1. d) referto attestante (da non oltre sei mesi) l’esito del test

per l’accertamento della positivita’ per anticorpi per HIV;

  1. e) certificato, conforme al  modello  riportato  nell’allegato

«L»,  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,

rilasciato dal proprio medico di fiducia, che  attesti  lo  stato  di

buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni

emolitiche (anche da  carenza  di  G6PD  –  Favismo),  manifestazioni

immunoallergiche, intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie

a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra’  essere  rilasciato  in

data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;

  1. f) qualora  il  candidato  ne  sia  gia’  in  possesso,  esame

radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,

effettuato entro sei mesi  antecedenti  alla  data  fissata  per  gli

accertamenti psicofisici;

  1. g) i candidati di sesso femminile dovranno  altresi’  produrre

referto:

di  ecografia  pelvica  (finalizzata  alla   verifica   della

morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di

utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi  precedenti  la  data  degli

accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di  detto  referto

determinera’ l’esclusione dal concorso,  non  essendo  ammesse  nuove

convocazioni;

del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)

svolto entro i cinque giorni la data di  presentazione  (la  data  di

presentazione non e’ da calcolare nel computo dei cinque  giorni)  al

fine dello svolgimento in piena sicurezza delle prove  di  efficienza

fisica e per le finalita’ indicate nell’art. 10, comma 9. La  mancata

presentazione di detto referto determinera’ l’esclusione dal concorso

non essendo ammesse nuove convocazioni.

  1. Tutti gli esami  strumentali  e  di  laboratorio  di  cui  al

precedente comma 1 richiesti ai candidati dovranno essere  effettuati

presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private

accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest’ultimo caso

dovra’  essere  prodotta  anche  l’attestazione  in  originale  della

struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

  1. I candidati che hanno concluso l’iter concorsuale e sono stati

giudicati idonei agli accertamenti attitudinali previsti dal bando di

concorso devono, entro i tre giorni successivi dalla  notifica  della

idoneita’ attitudinale, far pervenire:

la documentazione relativa ai titoli dichiarati in  domanda  ai

sensi  dell’art.  12,  ai  fini   dell’attribuzione   del   punteggio

incrementale di cui agli allegati «C», «D», «E», «G»,«H», «Q»;

l’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive

modificazioni, se partecipanti al concorso di cui al precedente  art.

1, comma 1, lettera c).

  1. La   citata   documentazione   dovra’   essere   scansionata

singolarmente in  formato  «pdf»  e  caricata  sul  portale  internet

www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da  trasmettere  saranno

elencati  nella   stessa   pagina   dedicata   all’upload   solo   ed

esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda.

  1. La non indicazione di eventuali titoli di merito  durante  la

presentazione della domanda o il mancato  upload  nei  tempi  e  modi

previsti nel precedente comma 3 comportera’ la non  attribuzione  dei

punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.

Art. 9

 

Prove di efficienza fisica

 

  1. Le  prove   di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo

indicativamente a partire dall’8 giugno 2020, saranno svolte  secondo

le modalita’ e i criteri indicati nell’allegato «N», che  costituisce

parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche’   osservando   le

disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con

provvedimento dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di

selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, che saranno  rese

disponibili prima della data di svolgimento della prova  concorsuale,

mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di

notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

  1. Il concorrente che, regolarmente convocato, non  si  presenta

nel giorno e nell’ora stabiliti per le  prove  di  efficienza  fisica

sara’ considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali

che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa  di

forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei

candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove

nell’ambito   di   altri   concorsi   indetti    dall’Amministrazione

Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.

A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo  e-mail

(all’indirizzo  cnsrconccar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro

nazionale  di  selezione  e   reclutamento,   un’istanza   di   nuova

convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a

quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.

La riconvocazione, che potra’ essere disposta compatibilmente con  il

periodo di svolgimento della prova stessa, avverra’  a  mezzo  e-mail

(inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di

partecipazione  al  concorso).   I   candidati   convocati   dovranno

presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con k-way al seguito).

  1. I candidati minorenni, all’atto della  presentazione  per  le

prove di efficienza fisica, dovranno consegnare l’atto di assenso per

indagini radiologiche, redatto su modello conforme  all’allegato  «P»

al presente decreto,  sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  dal

genitore esercente la responsabilita’ genitoriale o, in mancanza, dal

tutore, nonche’  la  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento

dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un’Amministrazione   dello

Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita’.

  1. Il mancato superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi

obbligatori determinera’ il giudizio di inidoneita’  da  parte  della

commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione

del  candidato  ai  successivi  accertamenti  psicofisici  e  la  sua

esclusione  dal  concorso.  Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi

obbligatori ed eventualmente di quelli  facoltativi  determinera’  un

giudizio  di  idoneita’  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con

attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita’

indicate nel citato allegato «N», fino ad un massimo di  5,00  punti,

utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all’art. 14.

Art. 10

 

Accertamenti psicofisici

 

  1. I candidati che avranno riportato il  giudizio  di  idoneita’

nelle prove di efficienza fisica saranno  sottoposti,  a  cura  della

commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), presso il  Centro

nazionale di selezione  e  reclutamento  dell’Arma  dei  carabinieri,

viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad  accertamenti  per  la  verifica

dell’idoneita’ psicofisica al servizio militare quale Carabiniere del

ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri.

L’idoneita’ psicofisica dei  candidati  sara’  accertata  con  le

modalita’  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita’

previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale

4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche’  secondo  le  modalita’

definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento

dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e

reclutamento dell’Arma dei  carabinieri.  Le  citate  norme  tecniche

saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova

concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con

valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

  1. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel

giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti  psicofisici,  sara’

considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che

siano le ragioni dell’assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di

forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei

candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove

nell’ambito   di   altri   concorsi   indetti    dall’Amministrazione

Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di

quelli che  non  siano  in  possesso,  alla  data  prevista  per  gli

accertamenti  psicofisici,  della  documentazione  sanitaria  di  cui

all’art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del

referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari  per  il

rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie  pubbliche

o  private  accreditate  con  il  servizio  sanitario  nazionale,  da

segnalare con le modalita’ di cui al precedente art. 9, comma  2.  Le

candidate che, all’atto della presentazione per lo svolgimento  degli

accertamenti psicofisici, non  presentano  il  referto  di  ecografia

pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione, saranno escluse  dal

concorso.

La mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria  di  cui

all’art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per  le  sole  candidate,

del  referto  di  ecografia  pelvica,  anche   successivamente   alla

richiesta di riconvocazione,  determinera’  l’impossibilita’  per  la

commissione di cui al precedente art.  5,  comma  1,  lettera  c)  di

esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la

conseguente esclusione dal concorso.

  1. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il  possesso  del

seguente profilo sanitario minimo valutato  in  base  alla  direttiva

tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al

servizio militare di cui  al  decreto  ministeriale  4  giugno  2014:

psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio  (AC)

2, apparato respiratorio (AR)  2,  apparati  vari  (AV)  2,  apparato

locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore  inferiore  (LI)  2,

apparato uditivo (AU) 2, apparato  visivo  (VS)  2  (acutezza  visiva

uguale o superiore  a  complessivi  16/10  e  non  inferiore  a  7/10

nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore

alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un  solo  occhio  e  non

superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi

di refrazione;  campo  visivo  e  motilita’  oculare  normali,  senso

cromatico normale (sono  ammessi  tra  gli  interventi  di  chirurgia

rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).

Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  i  candidati,

ove previsto, dovranno, altresi’, rientrare entro i valori limite dei

parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza

muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella

«A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Il  suddetto  requisito  non  sara’  nuovamente   accertato   nei

confronti del personale militare in servizio al momento della  visita

medica  e  in  possesso  dell’idoneita’  incondizionata  al  servizio

militare.

  1. La commissione, disporra’ per tutti i  candidati  una  visita

medica  generale,  antropometrica  e   anamnestica   e   i   seguenti

accertamenti specialistici e di laboratorio:

  1. a) visita cardiologica con E.C.G.;
  2. b) visita oculistica;
  3. c) visita odontoiatrica;
  4. d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
  5. e) visita psichiatrica;
  6. f) analisi completa delle urine, con  esame  del  sedimento  e

ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope

quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e

benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la  dichiarazione  di

consenso ad essere sottoposti ai  predetti  esami.  Per  i  candidati

ancora minorenni, invece,  la  suddetta  dichiarazione,  conforme  al

modello riportato nell’allegato «O», dovra’  essere  sottoscritta  da

chi esercita la responsabilita’  genitoriale  e  portata  al  seguito

all’atto della presentazione agli accertamenti psicofisici.  In  caso

di positivita’ disporra’  sul  medesimo  campione  test  di  conferma

(gascromatografia con spettrometria di massa);

  1. g) analisi del sangue concernente:

1) emocromo completo;

2) VES;

3) glicemia;

4) creatininemia;

5) trigliceridemia;

6) colesterolemia totale;

7) transaminasemia (GOT – GPT);

8) bilirubinemia totale e frazionata;

9) gamma GT;

  1. h) controllo dell’abuso sistematico di alcool.

I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita

ginecologica.

La commissione potra’, inoltre, disporre l’effettuazione di  ogni

ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile  per

consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso

in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini

radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la  valutazione  di

eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili

ne’ valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo

stesso dovra’ sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato «P»,

che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i  candidati  che,  nel  corso  dell’anno  2020,  hanno  gia’

conseguito l’idoneita’ psicofisica in altri concorsi pubblici banditi

dall’Arma  dei  carabinieri,  la  commissione  per  gli  accertamenti

psicofisici potra’ esprimersi sulla base dell’esame  cartolare  degli

accertamenti gia’ eseguiti e relativi ai provvedimenti  di  idoneita’

gia’ emessi, ferma restando  la  ripetizione  delle  analisi  per  la

ricerca  di  cataboliti  urinari   di   sostanze   stupefacenti   e/o

psicotrope. La citata  commissione,  all’esito  della  visita  medica

generale del concorrente e dell’esame della documentazione anzidetta,

potra’:

pronunciarsi   direttamente    in    ordine    alla    conferma

dell’idoneita’ psicofisica;

disporre l’eventuale effettuazione di analisi e/o  accertamenti

diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata

valutazione clinica e medico-legale, all’esito dei quali adottera’  i

provvedimenti con le modalita’ descritte al successivo comma 5.

Il concorrente ancora minorenne all’atto della presentazione agli

accertamenti  psicofisici  avra’  cura  di  portare  al  seguito   la

dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita’  al

citato allegato «P», che costituisce parte  integrante  del  presente

decreto,   per   l’eventuale   effettuazione   del   predetto   esame

radiografico.  La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione

determinera’ l’impossibilita’ di sottoporre il concorrente  minorenne

agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle

procedure  concorsuali.  Potra’   essere   richiesta   documentazione

sanitaria (cartelle cliniche, esito d’indagine  istologiche,  referti

specialistici, ecc.) relativa a precedenti  traumatici  o  patologici

del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psicofisica.

  1. La  commissione,  al  termine  della  visita  collegiale,  ne

comunichera’ per iscritto al concorrente l’esito  sottoponendogli  il

verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

«idoneo» con indicazione del profilo  sanitario  per  coloro  i

quali e’ previsto;

«inidoneo» con l’indicazione del motivo.

  1. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
  2. a) che non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla

composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa

metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,

laddove previsto;

  1. b) risultati affetti da:

imperfezioni   ed   infermita’   contemplate   nel    decreto

ministeriale 4 giugno 2014 –  Direttiva  tecnica  per  l’applicazione

delle imperfezioni e delle infermita’ che sono causa di non idoneita’

al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto  del  Presidente

della  Repubblica  15  marzo  2010,   n.   90   o   che   determinino

l’attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello  di  cui  al

precedente comma 4;

disturbi della parola anche se in  forma  lieve  (balbuzie  e

disartria);

positivita’ ai cataboliti urinari  di  sostanze  stupefacenti

e/o  psicotrope,  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l’abuso

sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura

ospedaliera militare o civile;

tutte quelle imperfezioni ed infermita’ non  contemplate  nel

presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del  corso  e

con il successivo impiego quale carabiniere.

La commissione giudichera’ altresi’  inidoneo  il  candidato  che

presenti  tatuaggi  o   altre   permanenti   alterazioni   volontarie

dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque

sanitaria:

  1. a) visibili con le uniformi previste per i militari  di  sesso

maschile e femminile di cui al Regolamento sulle uniformi per  l’Arma

dei  carabinieri  e  richiamate  dalle   norme   tecniche   per   gli

accertamenti psico-fisici;

  1. b) posti anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per

dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro

o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile  indice  di

personalita’  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita

psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

  1. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e’

definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione

delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i

candidati giudicati inidonei  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le

ulteriori prove concorsuali.

  1. In caso di positivita’ del  test  di  gravidanza  di  cui  al

precedente art. 8, comma 2, lettera b), la commissione non potra’  in

nessun caso procedere agli accertamenti previsti e  dovra’  astenersi

dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art.  580,  comma  2,  del

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del

punto 10 delle  avvertenze  riportate  nella  direttiva  tecnica  per

l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermita’  che

sono causa di inidoneita’ al servizio militare approvata con  decreto

ministeriale  del  4  giugno  2014,  secondo  i  quali  lo  stato  di

gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all’accertamento

dell’idoneita’ al servizio militare. Le candidate che  si  trovassero

in dette condizioni sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per  una

sola volta, ai limiti di eta’, a  svolgere  i  predetti  accertamenti

nell’ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di

tale stato di temporaneo impedimento e saranno  nuovamente  convocate

presso il Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  per  essere

sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1. Il  provvedimento  di

rinvio puo’ essere revocato, su istanza di parte, quando il  suddetto

stato temporaneo impedimento cessa in data compatibile  con  i  tempi

necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di

cui all’art. 13.

  1. Fermo  restando  il  numero  delle   assunzioni   annualmente

autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita’ del test di

gravidanza di cui al precedente comma, risultate  idonee  e  nominate

vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il

quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono  avviate  alla

frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai

vincitori di concorso cui sono state rinviate.

  1. I candidati  che  all’atto  degli  accertamenti  psicofisici

verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente

insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta

scientificamente  probabile  un’evoluzione  migliorativa,   tale   da

lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in

tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti

ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione

medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneita’ fisica,  in

una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli

accertamenti psico fisici ed attitudinali.

  1. Ai  soli  candidati  partecipanti  al  concorso  di  cui  al

precedente art. 1, comma 1,  lettere  b)  e  c)  giudicati  idonei  a

conclusione degli accertamenti  psicofisici,  la  commissione,  sulla

base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di

cui al comma 4, attribuira’ un punteggio massimo di 4 punti,  con  le

modalita’ di seguito indicate:

0 punti per ciascun coefficiente pari a 2;

0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1;

Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non  sara’  attribuito

alcun punteggio.

  1. Ai candidati partecipanti al concorso di cui  al  precedente

art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), giudicati idonei a  conclusione

degli  accertamenti  psicofisici,  la   stessa   commissione   medica

attribuira’ un punteggio incrementale di 0.5  nel  caso  in  cui  non

presentino alcun tatuaggio.

Art. 11

 

Accertamenti attitudinali

 

  1. I candidati  idonei  agli  accertamenti  psicofisici  saranno

sottoposti, a cura della  competente  commissione  agli  accertamenti

attitudinali, svolti con le  modalita’  definite  in  apposite  norme

tecniche  approvate  con  provvedimento  del  direttore  del   Centro

nazionale di selezione e reclutamento in  applicazione  dell’art.  3,

comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio  2005,  citato

nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,  prima

della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante

pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore  di  notifica  a

tutti gli effetti e per tutti i candidati.

  1. Gli accertamenti  attitudinali,  saranno  articolati  su  due

distinte fasi:

  1. a) una istruttoria volta alla preliminare  ricognizione  degli

elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,

condotta   separatamente   dal   seguente   personale   di   supporto

tecnico-specialistico alla commissione di cui all’art.  6,  comma  5,

del bando:

ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu’

test e/o questionari ed eventuali prove di performance per  acquisire

gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento,  sulla

capacita’ di ragionamento, il carattere, la  struttura  personologica

del candidato e la sua  inclinazione  a  intraprendere  lo  specifico

percorso formativo e professionale.  La  valutazione  degli  elementi

emersi sara’ espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test

e  delle  prove  citate  hanno  una  valenza  anche  ai  fini   degli

accertamenti psicofisici (psichiatria);

ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione

di un’intervista attitudinale, per un  esame  diretto  dei  candidati

finalizzato all’esplorazione delle aree del profilo  attitudinale  di

riferimento  anche  alla  luce  delle  indicazioni  riportate   nella

«relazione psicologica», i cui esiti vengono riportati in una «scheda

di valutazione attitudinale»;

  1. b) una costitutiva, nella quale  la  commissione  nominata  ai

sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del  bando

e composta  da  membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase

precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di

un  ulteriore  colloquio  condotto  collegialmente,  esprimera’,  nei

riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita’ o inidoneita’

in  merito  al  possesso  dei  requisiti  attitudinali  previsti  dal

«Profilo attitudinale» di riferimento quale Carabiniere effettivo  in

servizio nell’Arma, tenuto conto, a fattor  comune,  delle  capacita’

indispensabili all’espletamento delle mansioni e  delle  funzioni  di

Carabiniere,  delle  responsabilita’  discendenti  dallo  status   da

assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti  funzioni

e delle specifiche prerogative dell’Arma dei carabinieri, nell’ambito

della difesa dello Stato e della tutela dell’ordine e della sicurezza

pubblica, rispetto alle altre Forze  armate  in  cui  i  partecipanti

prestano o hanno prestato servizio.

Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita’  definite  in

apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del

direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell’Arma

dei carabinieri, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera g) del

decreto ministeriale 28  luglio  2005,  citato  nelle  premesse,  che

saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova

concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con

valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

  1. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera’

nel giorno e all’ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,

sara’ considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,

quali che siano le ragioni dell’assenza,  comprese  quelle  dovute  a

causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.

  1. Al  termine  dei  predetti   accertamenti,   la   commissione

esprimera’,  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,   un   giudizio

d’idoneita’ o d’inidoneita’. Tale giudizio, che sara’ comunicato  per

iscritto, e’ definitivo. I candidati giudicati inidonei  non  saranno

ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi

dal concorso.

  1. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di

effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali

dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di

caserma; gli stessi, qualora le attivita’ concorsuali si  protraggano

anche   nel   pomeriggio,   fruiranno    del    pranzo    a    carico

dell’Amministrazione militare. I candidati che sono  gia’  alle  armi

dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento

degli accertamenti attitudinali.

Art. 12

 

Valutazione dei titoli

 

La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1,

lettera a):

  1. a) valutera’ i titoli posseduti, alla  data  di  scadenza  del

termine per la presentazione delle domande di cui al precedente  art.

3, comma 1, dai soli candidati che abbiano riportato il  giudizio  di

idoneita’ a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente art. 5

comma 1, lettere b), c) e d);

  1. b) attribuira’ ai candidati  cui  ne  riconoscera’  titolo  un

punteggio incrementale, secondo le modalita’ indicate negli allegati:

«B», per i candidati, di cui alla lettera  a)  del  comma  1,

dell’art. 1;

«C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b)  del  comma

1, dell’art. 1;

«D», per i candidati, di cui alla lettera  c)  del  comma  1,

dell’art. 1;

«E» e  «F»,  a  fattor  comune  per  tutte  le  categorie  di

candidati di cui all’art. 1, comma 1.

Art. 13

 

Graduatorie di merito

 

  1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove  di

cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al

precedente art. 5, comma 1, lettera a), in tre  distinte  graduatorie

finali di merito.

  1. Le graduatorie, una  per  ciascuna  delle  categorie  di  cui

all’art. 1, comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito

nella prova scritta di selezione gli incrementi previsti per le prove

di efficienza  fisica,  gli  accertamenti  psicofisici  [per  i  soli

candidati di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c)],  la

mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli.

  1. Le graduatorie finali di  merito  formate  dalla  commissione

esaminatrice saranno approvate con decreto  del  Comandante  generale

dell’Arma dei carabinieri che sara’ reso disponibile, con  valore  di

notifica a tutti gli effetti  e  per  tutti  i  candidati,  nel  sito

www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando  generale  dell’Arma   dei

carabinieri – V Reparto – ufficio relazioni con il pubblico –  piazza

Bligny n. 2 – 00197 Roma – tel. 06/80982935.

  1. Fermo restando quanto indicato nel  comma  1,  a  parita’  di

merito si applicheranno, in sede di approvazione  delle  graduatorie,

le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione  ai

pubblici impieghi. L’elenco dei titoli  di  preferenza  e’  riportato

nell’allegato «Q» al presente decreto.

  1. Saranno dichiarati vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla

frequenza del  corso  allievi  carabinieri,  secondo  l’ordine  delle

rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei

posti disponibili per ciascuna delle categorie  di  cui  all’art.  1,

comma 1 ed  ammessi  alla  frequenza  del  corso  formativo,  che  si

svolgera’  presso  i   Reparti   di   istruzione   di   assegnazione.

Successivamente potra’ essere  ammesso  al  corso,  secondo  l’ordine

delle medesime graduatorie, un numero  di  candidati  idonei  pari  a

quello di eventuali rinunciatari  per  qualsiasi  motivo,  durante  i

primi venti giorni di effettivo corso.

  1. Nei tempi e con le modalita’ prescritte di cui al  successivo

art. 20 si provvedera’ ad assegnare la specializzazione in materia di

sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare  sino  alla

copertura dei  posti  disponibili  previsti  dall’art.  1,  comma  3,

tenendo conto delle preferenze che i frequentatori del corso  abbiano

espresso nelle domande di partecipazione al  concorso  e/o  acquisite

durante il corso di formazione di base.

Art. 14

 

Accertamento dei requisiti

 

  1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al  precedente

art. 2 e del possesso dei titoli da valutare ai  fini  indicati  alla

lettera b) del precedente art. 12, il Centro nazionale di selezione e

reclutamento  dell’Arma  dei   carabinieri   potra’   chiedere   alle

amministrazioni pubbliche ed enti competenti, la conferma  di  quanto

dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle

risultante dalla  documentazione  prodotta  dai  candidati  risultati

vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  1. Fermo restando quanto previsto in materia di  responsabilita’

penale dall’art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui  al  precedente  comma

emergera’   la   falsita’   del   contenuto   della    dichiarazione,

l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu’

di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non

veritiera. Si precisa, al riguardo, che l’accertamento della resa  di

dichiarazioni mendaci finalizzate  a  trarne  un  indebito  beneficio

comporta:

la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le

valutazioni di competenza;

l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.

  1. Nelle more della verifica del possesso dei  requisiti,  tutti

gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli

accertamenti.

  1. Verra’  acquisito  d’ufficio  il  certificato  generale   del

casellario giudiziale.

Art. 15

 

Documentazione da produrre

 

  1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o

far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente  al  Reparto

di  istruzione  di  assegnazione  dell’Arma   dei   carabinieri   una

dichiarazione sostitutiva di certificazione,  secondo  lo  schema  in

allegato «R» dei sottonotati documenti:

  1. a) cittadinanza italiana;
  2. b) godimento dei diritti politici;
  3. c) titolo di studio;
  4. d) stato civile.
  5. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere  a)  e

b):

  1. a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data

di presentazione;

  1. b) dovranno attestare, altresi’, che gli interessati erano  in

possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla

data di scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle

domande di partecipazione al concorso.

  1. I militari in servizio dovranno altresi’ consegnare, all’atto

della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato

in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.

  1. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio  ed  uso  di  atti

falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 14.

Art. 16

 

Spese di viaggio, licenza e varie

 

  1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle  prove  previste

dal precedente art. 6, comma 1 del  presente  bando,  nonche’  quelle

sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento  e

per la presentazione presso i reparti  d’istruzione  di  assegnazione

sono a carico dei candidati.

  1. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza

straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle

prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6,  comma  1,

nonche’ per quelli necessari a raggiungere  la  sede  delle  prove  e

degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il

concorrente non sosterra’ le prove  e  gli  accertamenti  per  motivi

dipendenti dalla sua  volonta’  o  venga  espulso  dalle  stesse,  la

licenza straordinaria sara’ commutata in licenza ordinaria  dell’anno

in corso.

  1. Tutti i candidati,  compresi  i  militari  in  servizio,  nel

periodo di effettuazione delle  prove  di  efficienza  fisica,  degli

accertamenti psicofisici  ed  attitudinali  dovranno  attenersi  alle

norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Per  le  prove  di

efficienza fisica e gli accertamenti psicofisici  dovranno  indossare

la tuta ginnica. I militari in servizio dovranno indossare l’uniforme

solo per il giorno di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali.

Tutti i candidati, qualora le attivita’ concorsuali si protraggano in

orario    pomeridiano,    fruiranno    del    pranzo     a     carico

dell’Amministrazione militare.

Art. 17

 

Esclusioni

 

L’Amministrazione puo’, con provvedimento motivato, escludere  in

ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso

dei  requisiti  prescritti  per  essere  ammesso  al  corso,  nonche’

escluderlo dalla sua frequenza, se il difetto dei  requisiti  venisse

accertato durante  il  corso  stesso  o  dichiararlo  decaduto  dalla

nomina.

Art. 18

 

Ammissione al corso

 

  1.   I  candidati  ammessi  al   corso   contraggono   una   ferma

quadriennale   nell’Arma   dei   carabinieri,   perdendo   il   grado

eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze

armate.

  1. Il predetto personale sara’ assunto  in  forza  dalla  Scuola

allievi carabinieri di assegnazione dalla data che  verra’  stabilita

dal Comando  generale  dell’Arma  dei  carabinieri  e  da  tale  data

assumera’ la qualita’ di Allievo.

  1. Agli ammessi al corso si applicano le  norme  per  la  Scuola

allievi carabinieri,  approvate  con  determinazione  del  Comandante

generale dell’Arma dei carabinieri.

Art. 19

 

Presentazione al corso

 

  1. Il corso allievi carabinieri si svolgera’ presso  una  Scuola

allievi carabinieri secondo i programmi e le modalita’ stabilite  dal

Comando  generale  dell’Arma  dei  carabinieri  e   le   disposizioni

contenute nel regolamento per le Scuole allievi carabinieri.

  1. L’Amministrazione ha facolta’ di convocare i vincitori  prima

della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di

incorporamento, ivi  compresa  la  visita  medica  di  controllo  per

accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10,  siano

ancora in possesso della prescritta idoneita’  psico-fisica.  Qualora

riscontrati affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute,  i

candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e

reclutamento dell’Arma dei carabinieri per la verifica dell’idoneita’

psico-fisica al servizio nell’Arma dei Carabinieri.  I  provvedimenti

di inidoneita’ o temporanea inidoneita’, che  non  si  risolva  entro

dieci giorni dalla data fissata per  la  presentazione,  sono  emessi

dall’ufficio  sanitario  del  Centro   nazionale   di   selezione   e

reclutamento e comporteranno l’esclusione dal concorso.  Il  giudizio

di inidoneita’ e’ definitivo. I candidati giudicati inidonei  saranno

sostituiti nell’ordine delle graduatorie di cui  al  precedente  art.

13, da altri candidati idonei.

  1. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di

ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti  di

Istruzione, l’Amministrazione puo’ articolare il corso di  formazione

in piu’  cicli  aventi  il  medesimo  piano  di  studio.  A  tutti  i

frequentatori, ove non diversamente disposto, e’ riconosciuta, previo

superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la

stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del  primo

ciclo.  Al  termine  dell’ultimo  ciclo,  l’anzianita’  relativa   di

iscrizione in ruolo di  tutti  i  frequentatori  sara’  rideterminata

sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun

ciclo.  A  tutti  i  frequentatori  e’  riconosciuta,  ai  soli  fini

giuridici, la data di arruolamento piu’ favorevole degli  incorporati

del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria.

  1. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,

dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con

le modalita’ che saranno rese  note  con  avviso,  avente  valore  di

notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  candidati,  che  sara’

pubblicato a partire dalla seconda decade del mese di novembre  2020,

nel sito internet www.carabinieri.it e  presso  il  Comando  generale

dell’Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  ufficio  relazioni  con  il

pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 06/80982935.

  1. Al termine del  corso  di  formazione  di  base,  i  militari

designati per la formazione e l’impiego specialistici in  materia  di

sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare  ai  sensi

dell’art.  20,  saranno  avviati  alla  frequenza  di  un  corso   di

specializzazione di durata non inferiore a tre mesi.

  1. All’atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati

vincitori dovranno consegnare:

  1. a) il certificato attestante l’esecuzione del  ciclo  completo

delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta’,  ai  sensi

del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche’  quelle  eventualmente

effettuate per turismo e per attivita’ lavorative pregresse. In  caso

di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra’  essere  prodotto

referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)  per  morbillo,

rosolia, parotite e varicella;

  1. b) un certificato rilasciato da struttura  sanitaria  pubblica

attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;

  1. c) ai soli fini  dell’eventuale  successivo  impiego,  referto

analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni

precedenti la visita, attestante l’esito  del  dosaggio  quantitativo

del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed

espresso in termini di percentuale di attivita’ enzimatica.

I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,  totale  o

parziale, dell’enzima  G6PD,  dovranno  rilasciare  dichiarazione  di

ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme  al  modello

riportato nell’allegato «L».

  1. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno,  altresi’,

consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su

sangue o urine), effettuato, entro i  cinque  giorni  antecedenti  la

data di presentazione (la data di presentazione non e’  da  calcolare

nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria  pubblica,

anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In

caso di positivita’ del test di gravidanza la visita medica di cui al

precedente comma 2 sara’ sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2  del

decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e

l’interessata sara’ rinviata d’ufficio alla frequenza del primo corso

utile.

  1. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola

allievi carabinieri  di  assegnazione  nel  termine  fissato  saranno

considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro nazionale  di

selezione e reclutamento nei termini di  cui  all’art.  13,  comma  5

entro i primi venti giorni di corso con  altri  candidati  idonei  in

ordine  delle  medesime  graduatorie.  La  Scuola  potra’,  comunque,

autorizzare, per comprovati gravi motivi da  preavvisare  tramite  il

Comando  Stazione   Carabinieri   competente   per   territorio,   il

differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data  di

inizio del corso.

  1. La rinuncia all’incorporamento o alla  frequenza  del  corso,

espressa o tacita, e’ irrevocabile.

Art. 20

 

Modalita’ di designazione  per  la  specializzazione  in  materia  di

sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare

 

  1. Durante i primi mesi del corso di  formazione  degli  Allievi

Carabinieri, avra’  luogo  un  ciclo  di  conferenze  in  materia  di

sicurezza e tutela forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a

cura del Comando delle  Scuole  dell’Arma  dei  carabinieri,  che  si

avvarra’ di personale del  Comando  unita’  forestali,  ambientali  e

agroalimentari, allo scopo di  fornire  il  piu’  adeguato  grado  di

informazione e di conoscenza sulla natura della specialita’  e  sulle

connesse future attribuzioni. Al termine del ciclo di conferenze,  la

Legione  Allievi  Carabinieri  fissera’  un  termine  entro   cui   i

frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di:

  1. a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata all’atto

della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

  1. b) espressione ex post della preferenza  A.A.,  qualora  non

espressa in sede concorsuale.

  1. La Legione Allievi Carabinieri, ricevute le dichiarazioni  di

cui al comma 1:

  1. a) formera’  un  elenco  riepilogativo,  distinguendo   quanti

abbiano confermato la preferenza da quelli che l’abbiano espressa  ex

post, per ciascuna delle sottonotate categorie  di  cui  all’art.  1,

comma 1, lettere «a» e «b» del presente bando di concorso:

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  e  volontari

in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio;

candidati civili, che non abbiano superato  il  ventiseiesimo

anno di eta’, elevato a ventotto anni per  coloro  che  abbiano  gia’

prestato servizio militare;

  1. b) redigera’, sulla base dell’elenco di  cui  alla  precedente

lettera a) e secondo l’ordine della graduatoria di merito  del  corso

di formazione, due distinte graduatorie per la designazione  FAA,  in

cui verranno inseriti:

prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda  di

partecipazione  al  concorso,  abbiano  espresso,  e  successivamente

confermato secondo le modalita’ previste dal precedente comma  1,  la

volonta’ di essere designati in materia F.A.A.;

successivamente, nel limite dei  posti  eventualmente  ancora

disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la  volonta’

ex post, con le medesime modalita’ di cui al comma 1.

  1. I posti, qualora non ricoperti nel numero  stabilito  per  le

aliquote di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti  in

aggiunta all’aliquota di cui  all’art.  1,  comma  3,  lettera  a)  e

viceversa.

  1. Le dichiarazioni di volonta’ di cui al comma 2 sono definitive

ed  irretrattabili  ai   fini   della   formazione   delle   relative

graduatorie, della  designazione  e  della  frequenza  del  corso  di

specializzazione.

  1. L’Amministrazione si riserva  la  facolta’  di  ripianare  le

vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui  al  precedente

art. 1, comma 3, lettere a) e  b),  sino  a  conseguire  la  completa

copertura  dei  posti  complessivamente  disponibili,  designando   i

frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente  interesse

ai fini della formazione e dell’impiego in  materia  di  sicurezza  e

tutela ambientale, forestale e agroalimentare,  anche  a  prescindere

dalle preferenze da loro rappresentate.

Art. 21

 

Nomina a carabiniere

 

  1. I candidati ammessi al corso dopo  sei  mesi  dalla  data  di

inizio del corso,  conseguiranno  la  nomina  a  carabiniere,  previo

superamento  di  esami  e  saranno  immessi  in  ruolo  al  grado  di

carabiniere al termine del corso secondo l’ordine  della  graduatoria

finale.

  1. La nomina a Carabiniere, ai sensi dell’art. 785  del  decreto

legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sara’  sospesa  per  coloro  che,

giudicati idonei al termine  del  corso,  si  trovino  in  una  delle

seguenti condizioni:

  1. a) rinviati a giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per

delitto non colposo;

  1. b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare

una sanzione di stato;

  1. c) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
  2. d) in aspettativa per qualsiasi  motivo  per  una  durata  non

inferiore a sessanta giorni.

Art. 22

 

Impiego al termine del corso

 

  1. I vincitori di concorso per le riserve dei  posti  di  cui  al

precedente art. 1, comma 1, lettera a) saranno impiegati  nell’ambito

dell’intero territorio nazionale;  se  conoscitori/madrelingua  della

lingua  tedesca  potranno  essere  assegnati,  quale  prima  sede  di

servizio, presso la Legione Carabinieri «Trentino-Alto Adige».

  1. I vincitori del concorso per la  riserva  dei  posti  di  cui

all’art. 1, comma 1, lettera b), saranno impiegati, per un periodo di

tempo comunque non inferiore a quindici anni nelle aree:

nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia);

nord-est  (Veneto,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia   e

Trentino-Alto Adige).

Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo  di

base  potranno  essere  impiegati   anche   nell’ambito   dell’intero

territorio nazionale, per la  copertura  di  posti  d’impiego  presso

reparti che richiedano  il  possesso  di  specifici  requisiti  e  di

particolari   qualificazioni,   riservandosi   l’Amministrazione   la

facolta’ di prolungarne la permanenza in  detti  specifici  incarichi

per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

  1. I vincitori della riserva dei posti di cui al precedente art.

1, comma 1,  lettera  c)  saranno  assegnati,  quale  prima  sede  di

servizio, alla Legione Carabinieri «Trentino-Alto Adige».

Art. 23

 

Trattamento dei dati personali

 

  1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di

seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei

dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al

concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,

e’  finalizzato  esclusivamente   all’espletamento   delle   relative

attivita’  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e

particolari  avverra’  a  cura  dei  soggetti  a  cio’  appositamente

autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni

previste dal  presente  bando,  con  l’utilizzo  di  procedure  anche

informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate,

nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita’

per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio’  anche  in

caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente

all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le

finalita’ inerenti alla gestione del rapporto stesso.

  1. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio  ai  fini  della

valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli

eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l’esclusione  dal

concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime  informazioni

potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  pubbliche

direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla

posizione giuridico – economica del concorrente, nonche’, in caso  di

esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

  1. Ai candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli

articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali  il  diritto  di

accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,

aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o

raccolti in termini non conformi alla legge, nonche’  il  diritto  di

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.

Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del

Comando generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,

che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza:

del direttore del Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento

dell’Arma dei carabinieri;

dei presidenti delle commissioni di cui  al  precedente  art.  5,

comma 1.

Art. 24

 

Accesso atti amministrativi

 

Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da

parte dei partecipanti alla procedura  concorsuale,  ai  sensi  della

legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail

al     seguente     indirizzo:     cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

esclusivamente secondo il modello in allegato «S».

Il presente decreto sara’ sottoposto al controllo previsto  dalla

normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 19 febbraio 2020

 

Il Comandante generale: Nistri

Allegato “A”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “B”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “C”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “D”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “E”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “F”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “G”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “H”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “I”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “L”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “M”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “N”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “O”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “P”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “Q”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “R”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Allegato “S”

 

 

Parte di provvedimento in formato grafico