Cassazione: medico responsabile anche per il comportamento fuori corsia

Per gli Ermellini, il medico risponde del proprio comportamento ogni volta che questo pregiudichi il decoro della professione. Con la sentenza n. 16421/2020 (sotto allegata), i giudici di legittimità si sono occupati di responsabilità deontologica degli esercenti l’attività sanitaria, giungendo ad affermare un importante principio: l’immagine dei camici bianchi va tutelata al massimo e, quindi, i sanitari possono rispondere disciplinarmente anche per i comportamenti tenuti nello svolgimento di attività diverse dall’esercizio della professione.

Potere disciplinare sui medici del resto, l’articolo 38 del d.p.r. n. 221/1950, delimitando l’ambito di operatività del potere disciplinare, è chiaro nell’affermare che questo può essere esercitato nei confronti dei “sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale”.

Tale articolo, quindi, considera illeciti disciplinare tutti i comportamenti suscettibili di ledere il decoro professionale, a prescindere dal fatto che gli stessi siano compiuti o meno nel contesto dell’esercizio della professione. Responsabilità del medico per fatti extrafunzionali Per la Corte di cassazione, in sostanza, coloro che appartengono a categorie professionali, e quindi anche i medici, possono essere colpiti da sanzioni disciplinari “sia per condotte c.d. funzionali, che per fatti extrafunzionali, sempre che le une e gli altri siano idonei a incidere sulla connotazione deontologica della categoria di riferimento”.

Il potere dell’organo disciplinare sul medico Tuttavia, l’organo disciplinare, nello svolgere il suo potere di valutazione del comportamento del medico, deve limitare la propria indagine all’ambito delle attività svolte nell’interesse personale del professionista e dell’attività professionale in genere, mentre non può giudicare il comportamento riconducibile all’ambito dell’eventuale esercizio di mansioni o funzioni pubbliche da parte del sanitario.

Articolo a cura dell’avvocato Valeria Zeppilli