La Corte di Cassazione torna a esprimersi sul delicato confine tra diffamazione e ingiuria nell’ambito della comunicazione via social media. Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva condannato l’imputato per diffamazione aggravata, riqualificando i fatti come semplice ingiuria aggravata, oggi depenalizzata e rientrante nel novero degli illeciti civili.
Il caso nasce da una telefonata, durante la quale Salvatore Sparavigna ha rivolto insulti e accuse gravi ad Antonello Sannino, insinuando anche il coinvolgimento in attività illecite. La telefonata, però, non si è svolta in un contesto riservato: l’imputato ha infatti deciso di trasmettere la conversazione in diretta sulla propria bacheca Facebook, rendendola così accessibile a un pubblico potenzialmente vastissimo.
Il video è rimasto pubblicato per un tempo prolungato, raccogliendo numerose visualizzazioni e commenti, cui la persona offesa non ha potuto replicare nell’immediatezza, anche a causa del blocco del proprio profilo da parte dell’imputato.
In primo grado, il Tribunale di Torre Annunziata aveva qualificato l’episodio come ingiuria aggravata, ritenendolo un illecito civile, poiché la comunicazione delle offese era avvenuta direttamente tra i due interlocutori.
La Corte d’appello di Napoli, invece, aveva ribaltato il giudizio, sostenendo che la diffusione pubblica del video (e la sua permanenza online) configurasse un’ipotesi di diffamazione aggravata, cioè un reato penale previsto dall’art. 595, comma 3, del codice penale.
L’avvocato Massimiliano Sartore, difensore dell’imputato, ha impugnato la decisione della Corte d’appello proponendo tre motivi di ricorso:
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Violazione di legge (art. 606, lett. b): l’interlocuzione diretta tra Sparavigna e Sannino durante la telefonata avrebbe consentito alla parte offesa di reagire alle offese, rendendo la condotta riconducibile all’ingiuria e non alla diffamazione.
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Vizio di motivazione (art. 606, lett. e): la Corte d’appello avrebbe erroneamente scomposto l’evento in due momenti (telefonata e successiva fruizione pubblica del video), perdendo di vista l’unitarietà dell’offesa.
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Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e): la Corte d’appello ha inflitto una pena detentiva senza motivare adeguatamente la gravità “eccezionale” del caso, come richiesto.
La Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo la fondatezza delle censure difensive. In particolare:
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La comunicazione delle offese è avvenuta in diretta, nel corso di una telefonata tra le parti, e la persona offesa era presente alla comunicazione, anche se costretta a usare l’account di un amico per accedere al video in diretta.
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Il principio giuridico consolidato stabilisce che vi è diffamazione solo quando l’offeso non è presente o comunque non può replicare alle offese. Viceversa, se vi è contestualità tra comunicazione e recepimento, si tratta di ingiuria.
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Il fatto che il video sia rimasto online e che siano stati pubblicati successivi commenti da terzi non modifica la natura dell’offesa, che resta riconducibile al momento iniziale della diretta.
Pertanto, la Corte ha riqualificato il fatto come ingiuria aggravata – ipotesi oggi non più prevista come reato, in quanto depenalizzata dal D.lgs. 7/2016 – e ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La Cassazione ha anche revocato le statuizioni civili pronunciate dalla Corte d’appello, specificando che in mancanza di condanna penale, il giudice non può decidere sull’azione civile per danni. Tuttavia, la persona offesa potrà agire autonomamente in sede civile per ottenere il risarcimento e, eventualmente, la sanzione pecuniaria prevista dalla nuova normativa sugli illeciti civili.
Questa pronuncia conferma un importante principio di diritto in materia di comunicazioni offensive sui social media: l’offesa diretta e contestuale, anche se pubblicata online, non configura diffamazione se la persona offesa è presente e può percepirla in tempo reale. Si tratta dunque di ingiuria, oggi considerata illecito civile.
La sentenza rappresenta un precedente rilevante per tutti quei casi in cui, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, si verificano episodi di aggressione verbale o insulto che si collocano in una zona grigia tra penale e civile.

