Il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati non ha carattere periodico

Il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico; esso, pertanto, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti.

Il principio di diritto è stato riaffermato dalla Corte di cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza del 29 gennaio 2020, n. 1998, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dal Tribunale di Udine in funzione di giudice d’appello.

La vicenda

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che Mevio Decio convenne in giudizio il Comune di Utopia, chiedendo il rimborso delle somme da lui versate a titolo di tariffa per il servizio idrico integrato, che il Comune si era rifiutato di restituirgli, eccependo l’estinzione del suo diritto per sopravvenuta prescrizione (limitando, perciò, il rimborso agli importi versati nel quinquennio antecedente).

La richiesta di restituzione di Decimo era basata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 nella parte in cui prevedevano che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Il giudice di pace di Udine accolse la domanda di Mevio Decimo. Avendo il Comune e l’Ente d’Ambito, spontaneamente intervenuto, interposto appello, il Tribunale di Udine, con la sentenza n. X2 del 2016, confermò la sentenza di primo grado, rideterminando l’importo delle somme dovute. Ritenne il giudice di appello che Mevio Decimo avesse esercitato un’azione di ripetizione di indebito oggettivo e che il suo diritto fosse soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il Comune di Utopia sulla base di un unico motivo. Il motivo di ricorso Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civile, il Comune ha dedotto la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il giudice di appello ritenuto che il diritto di Mevio Decimo al rimborso dei canoni indebitamente pagati fosse sottoposto al termine di prescrizione ordinaria decennale, e non al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civile.

La decisione

La Corte di cassazione, mediante la menzionata ordinanza n. 1998 del 2020, ha ritenuto il motivo non fondato e ha rigettato il ricorso. La motivazione Sul punto di doglianza la Suprema Corte ha osservato che secondo la propria giurisprudenza, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 13 e ss., ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza: ne deriva che, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale (la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, comma 1, della I. n. 36 del 1994, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modificazioni apportate dall’art. 28 della I. n. 179 del 2002), la quota afferente il servizio di depurazione non è dovuta nell’ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione (Corte di cassazione, Sez. V, n. 9500 del 18/04/2018; Corte di cassazione, Sez. III, n. 14042 del 04/06/2013).

Ne deriva ancora che, qualora l’utente abbia pagato indebitamente la quota afferente il servizio di depurazione delle acque, per non essere stato svolto il detto servizio, egli ha diritto alla ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Il diritto alla ripetizione dell’indebito è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Corte di cassazione, Sez. I, n. 24051 del 26/09/2019; Corte di cassazione, Sez. I, n. 27704 del 30/10/2018; Corte di cassazione, Sez. III, n. 7749 del 19/04/2016). Di tal che è infondata la prospettazione del ricorrente Comune secondo cui il diritto alla ripetizione dell’indebito sarebbe soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

Tanto perché l’obbligazione del Comune di restituire all’utente del servizio le somme indebitamente percepite non ha i caratteri dell’obbligazione periodica, in quanto oggetto della presente controversia non è il debito dell’utente verso il Comune, ma è il debito del Comune verso l’utente per il rimborso di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni.

Tale obbligazione non ha carattere periodico, perché il Comune è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in un’unica soluzione, e non a rate. Pertanto, il diritto dell’utente alla ripetizione dell’indebito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2946 cod. civile. In conclusione, la Suprema Corte, ai sensi dell’art. 384 comma 1 cod. proc. civ., ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico; esso, pertanto, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti».

Articolo a cura dell’avocato Amilcare Mancusi