Il comunicato della società CRESET S.p.A. pervenuto alla nostra redazione, seppur apprezzabile nella parte in cui compie lo sforzo di minimizzare il coinvolgimento del dott. Sergio Bommarito nell’inchiesta condotta dalla DDA di Messina denominata “Terzo Livello”, bollando il tutto come vicende personali che non coinvolgono le società di cui egli è amministratore e legale rappresentante, non ha certamente fugato i molteplici interrogativi che, a ben vedere, rimangono intatti sullo sfondo della vicenda.
Nel nostro articolo di venerdì scorso, abbiamo posto in luce il coinvolgimento del dott. Sergio Bommarito nell’inchiesta messinese, non solo per le sue vicende personali ma anche nella sua qualità di legale rapp.te della FIRE S.p.a.
Difatti, nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari sul “Terzo Livello”, tra le accuse mosse contro la sig.ra Barrile, ex presidente del consiglio comunale di Messina, non vi sono solo quelle della velocizzazione di una pratica amministrativa di interesse del dott. Sergio Bommarito per la ristrutturazione della villa di famiglia, ma anche quelle di: ”…….aver pressato ripetutamente Leonardo Termini, presidente dell’AMAM – Azienda Meridionale Acque S.p.A. (società a capitale interamente pubblico, detenuto dal Comune di Messina), sul quale Barrile aveva capacità di incidere in ragione del rapporto corrente tra Comune e società partecipata, e dei conseguenti poteri (interpellanze, ispezioni, inchieste, ecc.), spettanti quale consigliere comunale e Presidente del Consiglio comunale – prospettandogli che Sergio Bommarito era disposto a corrispondergli del denaro, perché sbloccasse una serie di pagamenti di somme di denaro in favore della Fire S.p.A., affidataria, per conto dell’AMAM, del servizio di recupero crediti, pagamenti ritenuti da Termini non dovuti”.
ErreEmme News non ritiene di accogliere il gentile invito rivolto dalla società CRESET S.p.A. a non diffondere informazioni sbagliate, solo perché non ritiene di aver fornito ai cittadini di Boscoreale alcuna informazione sbagliata.
L’unica nostra preoccupazione, cosa che i nostri lettori conoscono bene, è stata e sarà sempre quella di rispettare il diritto di cronaca, cui come noto, corrisponde l’esigenza della collettività ad essere informata in maniera veridica e completa circa importanti accadimenti, come la commissione di un illecito penale che presuppone la violazione di norme generalmente poste a presidio di interessi pubblicistici. Tale interesse, è vieppiù avvertito laddove ci si trova in presenza di procedimenti e di condanne penali che riguardino fatti rilevanti, di interesse pubblico, come episodi di corruzione o di influenze illecite perpetrate da parte di personaggi di un certo rilievo. In questi casi, a parere nostro, si deve ritenere che l’interesse pubblico alla notizia non possa mai affievolirsi e che, di conseguenza, ne residui l’indubbia attualità unitamente al diritto dei singoli ad informarsi ed effettuare una adeguata e completa ricostruzione dal punto di vista storico. In tali casi, invero, l’interesse della collettività a conoscere questi fatti è immanente nella preminente rilevanza del personaggio e/o degli accadimenti che lo riguardano, e come tale si protrae nel tempo, o si riaccende quando un evento […] rende di viva attualità quelle vicende risalenti.
Fatta questa doverosa precisazione, intendiamo sottolineare che, dopo aver attentamente letto quanto dichiarato dalla società CRESET S.p.A. nella risposta fornita, non tutti gli interrogativi circa il rispetto delle norme dettate dal D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) sono stati fugati.
E vediamo il perché !
Come noto, al fine di garantire la legittimità delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi pubblici, da un lato, ed un elevato livello di certezza del diritto, dall’altro lato, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad espletare gli opportuni controlli d’ufficio in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti in fase di partecipazione alle gare di appalto. Le stazioni appaltanti, prima di procedere alla stipula di un contratto, accertano quindi il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo agli operatori economici partecipanti, specialmente sul soggetto aggiudicatario. Di recente, l’ANAC è intervenuta per fornire indicazioni circa le tempistiche dei controlli (Linee Guida n. 4/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delib. Cons. n. 206/2018, limitatamente agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia comunitaria) e i mezzi di prova da adottare per disporre l’esclusione di un operatore (Linee Guida n. 6/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delib. Cons. n. 1008/2017).
Conformemente a quanto previsto dall’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni pubbliche, verificano ed accertano d’ufficio, qualora questo sia possibile, il possesso dei requisiti sopra descritti, pena la mancata stipulazione del contratto pubblico.
Con lo scopo di supportare le amministrazioni nel corretto svolgimento di tali controlli, si procede ad un’analisi dettagliata delle verifiche e degli strumenti da utilizzare al fine di accertare il regolare possesso dei requisiti generali, ricordando che, in virtù di quanto previsto dall’art. 41 del D.P.R. sopra indicato, i certificati hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore.
Tra i principali controlli previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 vi sono quelli sul casellario giudiziale e sui i carichi pendenti dei proponenti.
Mediante tale controllo, la SUA verifica la presenza ovvero l’assenza delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 1, ossia di la pendenza di procedimenti penali, di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: “commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del d.P.R. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con D.Lgs. n. 24/ 2014”, ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’interrogativo che sovviene e che non risulta chiarito nella risposta fornita dalla CRESET S.p.A. è il seguente:
Atteso che – come si legge nella nota della CRESET S.p.A. – il dott. Sergio Bommarito nell’agosto del 2018, nell’ambito dell’operazione denominata “Terzo livello”, condotta dall’Autorità Giudiziaria di Messina, è stato raggiunto da un provvedimento nel quale gli veniva contestata una asserita ipotesi di traffico di influenze illecite e nel mese di Dicembre del 2018, si è visto costretto a scegliere tra l’affrontare i tempi prevedibilmente lunghi di un processo, per vedere affermata la propria estraneità rispetto ai fatti contestatigli ed il definire rapidamente la vicenda a suo carico, anche per evitare arbitrarie strumentalizzazioni del ruolo societario rivestito, ha preferito fare ricorso all’istituto della messa alla prova, cosa ha dichiarato alla SUA allorquando nel mese di settembre del 2018 è stato chiamato a rendere le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti in capo al legale rappresentante della società aggiudicataria, prima dell’approvazione definitiva dei verbali di aggiudicazione dell’appalto?
Cosa ha dichiarato al RUP, sempre sulle stesse circostanze, nel mese di novembre del 2018 prima che venisse adottata la determina e venisse firmato il contratto di appalto per € 346.785,00?
Il dott. Sergio Bommarito ha dichiarato alla SUA prima e al RUP di Boscoreale successivamente, di essere stato raggiunto da un provvedimento della DDA di Messina che gli contestava il traffico di influenze illecite, reato previso e punito dall’art. 346 bis c.p.?
L’art. 80, comma 5, lettera C e C-bis , del D.Lgs 50/2016 (Codice Appalti) stabilisce che, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: “………la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.
ll comma 12, dell’art. 80, del D.Lgs 50/2016, si occupa dell’ipotesi di presentazione in gara di false dichiarazioni o false documentazioni e prevede la segnalazione da parte della Stazione Appaltante all’Autorità la quale, se ravvisa il dolo o la colpa grave nel comportamento dell’Operatore Economico, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione da future procedure di gara per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, l’iscrizione viene cancellata e perde, comunque, efficacia.
Come riferito nella nota della società CRESET S.p.A., la scelta processuale del dott. Bommarito di fare ricorso all’istituto di messa alla prova, è stata recepita dall’Autorità Giudiziaria, nel mese dicembre 2018 ed ha sospeso il procedimento penale fino all’esito del periodo di prova, cui farà seguito la definizione dello stesso.
Quindi, appare incontestato che il dott. Sergio Bommarito ad oggi stia ancora scontando la pena per il reato di cui all’art. 346 bis c.p.c, mediante l’istituto della messa alla prova, sotto il rigido controllo della magistratura messinese.
L’assunto riferito nella nota della CRESET S.p.A., dal quale sommessamente dissentiamo, sembra suggerire che l’istituto della messa alla prova, non presuppone la responsabilità dell’imputato e che la ritenuta sussistenza dell’antigiuridicità del fatto – sia pure “allo stato degli atti” – equivale ad una negazione in linea di principio della premessa su cui può fondarsi la tollerabilità costituzionale dell’istituto e, soprattutto, giustificherebbe l’effetto estintivo che scaturisce dall’esito positivo della prova.
Tale ricostruzione, a nostro parere, appare avulsa dal contesto normativo. Siamo dell’idea che, se non si postula la responsabilità, è l’oggetto stesso della “estinzione” ad assumere i connotati di una entità diafana, quasi ectoplasmatica, che elide la possibilità giuridica di concepire un quid in funzione rieducativa. Mancando, infatti, il termine iniziale (reato-reo) e quello finale (pena), la rieducazione finirebbe per atteggiarsi alla stregua di momento terminativo di un percorso che utilizza la persona come strumento di politica criminale: il che evidentemente, oltre ad essere abnorme, risulta palesemente in contrasto con lo stesso canone di necessaria offensività del fatto.
Le domande che poniamo al sindaco Diplomatico, alla luce anche degli insufficienti chiarimenti forniti dalla CRESET S.p.A. sono molto semplici: “Sindaco, potrebbe usare la gentilezza di chiedere alla società CRESET S.p.A., in forma ufficiale, di rendere pubbliche le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, dal suo legale rappresentante, dott. Sergio Bommarito, alla Stazione Unica Appaltante e al RUP del Comune, nel momento dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto e della firma del contratto per l’accertamento e la riscossione dei tributi di Boscoreale? Lei non crede che per fugare ogni dubbio, sia opportuno rendere pubblici i suddetti documenti al fine di tranquillizzare i cittadini di Boscoreale sul rispetto di quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016?”.

