Il Decreto Milleproroghe 2025 ha introdotto un’importante possibilità per i contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione-quater (definizione agevolata dei ruoli esattoriali) per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate.
Di seguito, analizziamo nel dettaglio chi può beneficiare di questa misura, le modalità di presentazione della domanda e gli effetti della riammissione.
1. Chi può aderire alla riammissione della Rottamazione-Quater?
Possono presentare domanda di riammissione i contribuenti che:
•Avevano aderito alla rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022);
•Sono decaduti dal beneficio entro il 31 dicembre 2024 per non aver rispettato le scadenze di pagamento delle rate previste;
•Presentano domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025.
Chi è escluso dalla riammissione ?
La riapertura della rottamazione-quater non introduce nuovi debiti sanabili. Riguarda esclusivamente i contribuenti che avevano già presentato domanda e successivamente sono decaduti.
2. Scadenze e modalità di pagamento
La nuova definizione agevolata permette ai contribuenti riammessi di:
•Versare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure;
•Optare per un pagamento rateale in 10 rate secondo il seguente calendario:
•Anno 2025: 31 luglio e 30 novembre;
•Anno 2026: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre;
•Anno 2027: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
Sugli importi rateizzati continueranno ad applicarsi interessi al 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornirà, entro il 30 giugno 2025, una nuova comunicazione delle somme dovute con il dettaglio dell’importo e delle rate.
3. Effetti della presentazione della domanda di riammissione
La presentazione della domanda produce effetti immediati, sospendendo eventuali azioni esecutive in corso o già avviate. In particolare:
•Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
•Divieto di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (restano validi quelli già iscritti);
•Sospensione delle nuove procedure esecutive e delle azioni di recupero, salvo quelle già concluse con esito positivo;
•Mantenimento della regolarità fiscale per la concessione di rimborsi d’imposta e per la verifica delle morosità superiori a 5.000 euro;
•Per le imprese, possibilità di ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) già con la sola presentazione della domanda;
•Sospensione degli obblighi di pagamento per dilazioni già in essere fino alla scadenza della prima o unica rata della nuova definizione agevolata.
Revoca automatica delle precedenti dilazioni
Secondo quanto stabilito dall’art. 1, co. 243, lett. a) della L. 197/2022, tutte le dilazioni sospese per i debiti inseriti nella rottamazione-quater vengono automaticamente revocate alla data del 31 ottobre 2023.
4. Possibilità di nuova rateazione per i debiti decaduti
Un aspetto fondamentale della riammissione riguarda la possibilità di rateizzare nuovamente i debiti decaduti da precedenti piani di dilazione.
L’art. 15-bis, co. 1, lett. b), n. 2, del D.L. 50/2022 ha stabilito che, per le rateazioni decadute dopo il 16 luglio 2022, il contribuente non può più ottenere una nuova rateazione, ma deve saldare il debito in un’unica soluzione.
Tuttavia, l’art. 1, co. 243, lett. a), della L. 197/2022 ha previsto un’eccezione per le cartelle inserite nella rottamazione-quater: in questo caso, il contribuente può presentare una nuova istanza di rateizzazione, fino a 120 rate.
5. Obblighi per i contribuenti non decaduti
Chi non è decaduto dalla rottamazione-quater deve continuare a rispettare le scadenze stabilite nel piano di pagamento originario. In particolare:
•La settima rata dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2025 (con tolleranza fino al 5 marzo 2025);
•Le rate successive seguiranno il calendario stabilito nella “comunicazione delle somme dovute” ricevuta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La riapertura della rottamazione riguarda solo coloro che sono decaduti dal beneficio per mancato pagamento.
Conclusioni
La riammissione alla rottamazione-quater 2025 rappresenta una seconda opportunità per chi aveva aderito alla definizione agevolata ma ne era decaduto. La possibilità di rateizzare nuovamente i debiti e la sospensione delle azioni esecutive sono tra i principali vantaggi della misura. Tuttavia, la domanda va presentata entro il 30 aprile 2025, e il mancato rispetto delle nuove scadenze potrebbe comportare l’impossibilità di ottenere ulteriori agevolazioni in futuro.
Articolo a cura dell’avv. Vincenzo Aiello