Digital Services Act (DSA) e la prevenzione di Adr per la gestione dei reclami

​Il Digital Services Act è il nuovo regolamento europeo sui servizi digitali (Regolamento UE n. 2022/2065) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022. Il DSA va a innovare il precedente regime di responsabilità dei fornitori di servizi delle società dell’informazione, costituito dalla Direttiva E-commerce (2000/31/CE), ormai risalente a più di vent’anni fa.

Il DSA è entrato in vigore il 16 novembre 2022 in Italia e sarà direttamente applicabile in tutta l’Unione Europea a partire dal 17 febbraio 2024. Al fine di superare eventuali divergenze di recepimento nazionali della Direttiva E-commerce, è stata scelta la forma del regolamento piuttosto della direttiva, in quanto permette l’applicabilità diretta.

Il Digital Services Act stabilisce il principio secondo cui ciò che è illegale offline deve esserlo anche online e si pone come obiettivo primario la lotta alla disinformazione e la tutela degli utenti. Se da un lato, infatti, i servizi digitali hanno reso più facile gli scambi commerciali, dall’altro sono aumentate le criticità legate al rischio di inganno dei consumatori, per esempio, circa l’acquisto di merce contraffatta e all’utilizzo non autorizzato di marchi o di materiale protetto dal diritto d’autore.

Il regolamento si applica a tutti i servizi intermediari di trasmissione o memorizzazione dell’informazione (piattaforme di condivisione di contenuti, e-commerce, social network motori di ricerca, servizi di cloud e di hosting, servizi di intermediazione e così via) offerti a destinatari situati in Unione europea.

Una prima novità del Regolamento è la creazione di nuovi organismi nazionali preposti alla vigilanza sull’applicazione del DSA stesso. Tale figura viene chiamata Coordinatore dei Servizi Digitali, e sarà responsabile, in ogni Stato Membro, di vigilare sull’applicazione del DSA rispetto alle piattaforme che hanno il loro principale stabilimento nel rispettivo Stato Membro. Con il decreto-legge n. 123/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2023, l’AGCOM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è stata ufficialmente designata come coordinatore dei servizi digitali per l’Italia.

In base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, l’AGCOM potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell’esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell’obbligo di sottoporsi a un’ispezione, l’AGCOM potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’1% del fatturato mondiale realizzato nell’esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata. L’importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l’AGCOM potrà applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell’esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell’applicazione della sanzione l’AGCOM terrà conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonchè della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni.

Il Digital Services Act prevede una serie di disposizioni piuttosto articolate, suddivise in tre gruppi principali ed aventi le seguenti finalità:

  • stabilire le esclusioni da responsabilità dei prestatori di servizi intermediari in caso di contenuti online illegali;
  • definire gli obblighi in capo ai prestatori di servizi intermediari;
  • infine, norme di attuazione del regolamento e relative sanzioni.

Un cospicuo numero di obblighi riguarda le piattaforme online, intendendo il legislatore i social network o quelle piattaforme che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali e dunque tutte quelle piattaforme e-commerce.

Con riferimento alle piattaforme on line, il DSA all’art.16 prevede l’obbligo di predisporre meccanismi di segnalazione e azione, che consentono a qualsiasi persona o ente di notificare la presenza nel servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Il prestatore ha l’obbligo non solo di dare riscontro al segnalante ma anche di informarlo circa i provvedimenti adottati, in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo. Queste nuove procedure di segnalazione permettono al provider di effettuare immediatamente le verifiche necessarie e procedere tempestivamente alla rimozione del contenuto illecito in violazione dei diritti di proprietà industriale.

Secondo l’art. 17 del DSA, i prestatori di servizi forniscono a tutti i destinatari del servizio interessati una motivazione chiara e specifica per le restrizioni imposte a motivo del fatto che le informazioni fornite dal destinatario del servizio costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le proprie condizioni generali. Al contrario, in caso non intenda agire, il prestatore di servizi non ha obbligo di motivazione.

Secondo l’art. 20 del DSA è previsto un sistema interno di gestione dei reclami contro la decisione presa dal fornitore della piattaforma online all’atto del ricevimento di una segnalazione o contro le decisioni adottate dal fornitore della piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le condizioni generali. Per le decisioni sui reclami non ci si può avvalere esclusivamente di strumenti automatizzati, perciò deve essere assicurata la supervisione di personale adeguatamente qualificato. Contro la decisione del fornitore è prevista la possibilità di ricorso e la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

In base all’art. 21 del DSA, i fornitori delle piattaforme provvedono affinchè le informazioni in merito alla possibilità per i destinatari del servizio di avere accesso ad una risoluzione extragiudiziale delle controversie siano facilmente accessibili sulla loro interfaccia online, chiare e di facile uso.

A tal fine, il Regolamento prevede la figura degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che sono certificati dal coordinatore dei servizi digitali e garantiscono ai consumatori una modalità di risoluzione alternativa alle controversie.

L’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato non ha il potere di imporre una risoluzione della controversia vincolante per le parti. Inoltre, in base all’art. 21, resta impregiudicato il diritto del destinatario del servizio in questione di avviare, in qualsiasi fase, procedimenti per contestare tali decisioni da parte dei fornitori di piattaforme online dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.

Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare le seguenti condizioni principali:

  1. è imparziale e indipendente, anche sul piano finanziario, dai fornitori di piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dai fornitori di piattaforme online, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni;
  2. dispone delle competenze necessarie, in relazione alle questioni che sorgono in uno o più ambiti specifici relativi ai contenuti illegali o in relazione all’applicazione e all’esecuzione delle condizioni generali di uno o più tipi di piattaforme online, per consentire a tale organismo di contribuire efficacemente alla risoluzione di una controversia;
  3. i suoi membri sono retribuiti secondo modalità non legate all’esito della procedura;
  4. la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica e prevede la possibilità di avviare la risoluzione delle controversie e di presentare i necessari documenti giustificativi online;
  5. è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione;
  6. la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre avviene secondo regole procedurali chiare ed eque che sono facilmente e pubblicamente accessibili e conformi al diritto applicabile.

Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati riferiscono annualmente al coordinatore dei servizi digitali che li ha certificati in merito in particolare al loro funzionamento, specificando almeno il numero di controversie ricevute, le informazioni sugli esiti di tali controversie, il tempo medio necessario per risolverle e le eventuali carenze o difficoltà incontrate. Di contro, i coordinatori dei servizi digitali elaborano ogni due anni una relazione sul funzionamento degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati.

Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie mettono le loro decisioni a disposizione delle parti entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. In caso di controversie molto complesse, l’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato può prorogare di propria iniziativa il periodo di 90 giorni di calendario di un ulteriore periodo non eccedente i 90 giorni, così da risultare di una durata massima complessiva di 180 giorni.

Se l’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del destinatario del servizio, ivi incluso a favore della persona o dell’ente che ha presentato una segnalazione, il fornitore della piattaforma online sostiene tutti i diritti applicati dall’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie e rimborsa a detto destinatario, ivi compresi la persona o l’ente, le altre spese ragionevoli che il destinatario ha sostenuto in relazione alla risoluzione della controversia.

Se l’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del fornitore della piattaforma online, il destinatario del servizio, ivi compresi la persona o l’ente, non è tenuto a rimborsare i diritti e le altre spese che il fornitore della piattaforma online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia, a meno che l’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non ritenga che detto destinatario abbia agito manifestamente in mala fede.

I diritti applicati dall’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fornitori di piattaforme online per la risoluzione delle controversie devono essere ragionevoli e in ogni caso non superano i costi sostenuti dall’organismo. I destinatari del servizio devono poter accedere gratuitamente, o per un importo simbolico, alla risoluzione delle controversie.

Prima di avviare la risoluzione delle controversie, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati comunicano al destinatario del servizio, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, e al fornitore della piattaforma online interessata, i diritti o i meccanismi utilizzati per determinarli.

Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie mettono le loro decisioni a disposizione delle parti entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. In caso di controversie molto complesse, l’organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato può prorogare di propria iniziativa il periodo di 90 giorni di calendario di un ulteriore periodo non eccedente i 90 giorni, così da risultare di una durata massima complessiva di 180 giorni.

Il Regolamento ha altresì introdotto la figura del c.d. “segnalatore attendibile”. Alle segnalazioni che pervengono da questi soggetti è stabilito che venga data priorità e siano trattate e decise senza ritardo. Sulla base dell’art. 22 del DSA la predetta qualifica viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal Coordinatore in cui è stabilito il richiedente, se  siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • sia dimostrato di disporre di capacità e competenze particolari per l’individuazione, identificazione e notifica di contenuti illegali;
  • indipendenza rispetto a qualsiasi fornitore di piattaforme online;
  • capacità di svolgimento dell’attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

I segnalatori attendibili trasmettono al Coordinatore dei servizi digitali, almeno una volta ogni anno, una relazione sulle segnalazioni presentate.

Secondo l’art. 23 del DSA, i fornitori di piattaforme online, dopo aver emesso un avviso preventivo, sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizi che con frequenza forniscono contenuti manifestatamente illegali. Inoltre, sospendono per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle segnalazioni e dei reclami presentati di segnalazione e azione ed i sistemi di trattamento dei reclami di cui agli articoli 16 e 20 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano segnalazioni o reclami manifestatamente infondati.

Per decidere in merito ad una sospensione, i fornitori valutano caso per caso e in modo tempestivo, diligente ed obiettivo la situazione, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione del fornitore di piattaforme online.

A riguardo, i fornitori di piattaforme online definiscono nelle loro condizioni generali, in modo chiaro e dettagliato, la loro politica in relazione ai predetti abusi e forniscono esempi dei fatti e delle circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

In base all’art. 24 del DSA, i fornitori di piattaforme online devono fornire, oltre a tutte le informazioni relative alle relazioni sulle attività di moderazione dei contenuti prescritte dall’art. 15 del DSA per tutti i prestatori, anche il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione delle controversie, i risultati delle stesse, il tempo medio per il loro espletamento, il numero di sospensioni applicate ai sensi dell’art. 23 del DSA.

Pur se lo scopo del regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari e delle piattaforme online, stabilendo norme armonizzate per un ambiente digitale più sicuro, sia per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali degli utenti sia per creare condizioni di parità tra le imprese, promuovendone l’innovazione, la crescita e la competitività, il Digital Services Act non è esente da critiche.

Con riferimento, in particolare, alle previsioni di segnalazione ed azione sopra descritte, alcuni commentatori osservano, tra l’altro, come: manchi una definizione chiara di “illecito/illegale”; quale tipo di qualifica debba possedere il personale a supervisione delle decisioni; cosa si intenda esattamente per “diritti ragionevoli” applicati dall’organismo di risoluzione extragiudiziale. Vi è poi il timore, da parte di alcuni autori, che la procedura stragiudiziale spinga alla fuga dal processo, promuova l’incertezza legale e la frammentarietà delle decisioni, emesse per giunta da soggetti di cui non è chiara la qualifica professionale.

Articolo a cura della Dottoressa Giovanna Del Bene

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