Garlasco, il terremoto che scuote la Giustizia italiana

Ora occorre capire cosa sapevano gli inquirenti nel 2007 e quali elementi arrivarono realmente alla difesa e ai giudici
Diciannove anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, l’inchiesta di Pavia apre un capitolo che potrebbe essere persino più delicato dell’individuazione di nuovi elementi investigativi.
La domanda, infatti, non riguarda più soltanto ciò che oggi la scienza è in grado di rilevare.
Riguarda ciò che era già stato rilevato nel 2007, chi ne fosse a conoscenza e quali informazioni siano effettivamente entrate nel circuito processuale e nel contraddittorio tra accusa e difesa.
Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a sedici anni di reclusione per l’omicidio di Chiara Poggi. Questa è, e resta, la verità giudiziaria fino all’eventuale intervento degli strumenti straordinari previsti dall’ordinamento.
Ma proprio il rispetto dovuto a una sentenza irrevocabile impone oggi una domanda altrettanto rigorosa:
i giudici che hanno condannato Alberto Stasi hanno potuto conoscere e valutare tutto il materiale scientifico e documentale rilevante formatosi durante le indagini ?
Gli ultimi elementi emersi rendono questo interrogativo ancora più serio.
La Procura di Pavia intenderebbe sentire come persona informata sui fatti Rosa Muscio, all’epoca pubblico ministero presso la Procura di Vigevano, che nel 2007 delegò alcuni approfondimenti sul delitto ai carabinieri esperti nelle analisi scientifiche.
Gli investigatori intenderebbero ricostruire, in particolare, quali informazioni fossero state acquisite relativamente agli accertamenti eseguiti sui pedali della bicicletta riconducibile ad Alberto Stasi e quale fosse la conoscenza di un altro documento recentemente acquisito: una relazione personologica riguardante lo stesso Stasi.
Ed è proprio qui che la vicenda assume contorni ancora più delicati.
LE DUE CONTROANALISI SUI PEDALI
Occorre innanzitutto evitare una semplificazione che rischierebbe di alterare il significato delle nuove acquisizioni.
Il punto non sarebbe l’esclusione, in sé, della presenza sui pedali di DNA attribuito a Chiara Poggi.
L’attenzione investigativa riguarderebbe invece l’esistenza di due controanalisi negative e la necessità di comprendere se, come e in quale momento tali risultati siano stati portati a conoscenza dei consulenti della difesa di Alberto Stasi.
È una distinzione fondamentale.
Una controanalisi negativa non equivale automaticamente alla dimostrazione che un precedente risultato positivo fosse errato, così come non consente, da sola, di trarre conclusioni sulla responsabilità o sull’innocenza dell’imputato.
Ma sul piano processuale pone una domanda differente e forse ancora più importante:
la difesa conosceva quei risultati ed ebbe la possibilità di discuterne significato, attendibilità e compatibilità con gli altri accertamenti ?
Se la risposta fosse negativa, occorrerebbe comprenderne la ragione.
Nel processo penale il dato scientifico deve poter essere conosciuto, contestato, interpretato e confrontato con gli altri elementi probatori.
E soprattutto deve poter essere sottoposto alla valutazione del giudice.
LA RELAZIONE SU ALBERTO STASI
Ma gli ultimi sviluppi aggiungono un secondo elemento.
Sarebbe stata acquisita nell’ambito della nuova indagine una relazione di tredici pagine, priva di firma e di data, recante il nome della dottoressa Alessandra Bramante, psicologa e criminologa clinica.
Il documento conterrebbe una griglia di osservazioni sulle dichiarazioni rese da Alberto Stasi agli investigatori tra il 14 e il 22 agosto 2007 e ulteriori considerazioni articolate in diciassette punti, riguardanti anche la telefonata effettuata da Stasi al 118.
La relazione non sarebbe mai stata formalmente consegnata e sarebbe rimasta tra il materiale non inserito nel fascicolo relativo a Stasi.
Anche in questo caso occorre evitare conclusioni premature.
Il codice di procedura penale pone precisi limiti alle perizie dirette a stabilire il carattere e la personalità dell’imputato, le sue tendenze a delinquere e le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Pertanto, l’esistenza materiale di quella relazione non significa affatto che essa avrebbe potuto o dovuto costituire una prova utilizzabile contro Stasi.
Ma proprio per questo nasce un interrogativo ulteriore:
per quale ragione quella relazione fu predisposta ? Chi la commissionò ?
Chi ne conobbe il contenuto ? Quale funzione avrebbe dovuto avere nell’attività investigativa ?
E perché rimase fuori dal fascicolo ?
Sono domande alle quali devono rispondere gli atti.
ORA OCCORRE RICOSTRUIRE IL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI
L’attività investigativa assume quindi un significato particolarmente rilevante.
Non si tratta semplicemente di effettuare nuove analisi scientifiche diciannove anni dopo.
Si tratta di ricostruire il percorso delle informazioni nel 2007.
Chi sapeva cosa.
Quali risultati furono comunicati.
Quali furono documentati.
Quali arrivarono ai consulenti.
Quali furono messi a disposizione della difesa.
Quali entrarono nel fascicolo.
E, soprattutto, quali poterono essere conosciuti e valutati dai giudici.
È questo il vero punto sul quale la vicenda Garlasco rischia di trasformarsi da controversia sulla lettura delle prove in una questione molto più profonda riguardante la formazione stessa della prova nel processo penale.
NESSUNA SENTENZA POPOLARE DI INNOCENZA
Bisogna però essere estremamente chiari.
Tutto questo non significa che Alberto Stasi sia stato dimostrato innocente.
Stasi rimane condannato con sentenza irrevocabile.
Né l’esistenza di controanalisi negative, né il ritrovamento di documentazione non confluita nel fascicolo consentono automaticamente di cancellare una condanna definitiva.
Allo stesso modo, Andrea Sempio, nei cui confronti la Procura di Pavia ha nuovamente chiuso le indagini contestando l’omicidio di Chiara Poggi, è un indagato e non un colpevole.
La chiusura delle indagini non è una sentenza e non costituisce una dichiarazione giudiziaria di responsabilità.
La presunzione di non colpevolezza vale per Sempio oggi così come vale per qualunque persona sottoposta a procedimento penale.
Ma esiste un’altra verità che non può essere ignorata.
La definitività di una sentenza non rende irrilevante la scoperta di eventuali elementi nuovi riguardanti il modo in cui il materiale probatorio fu formato, trasmesso, conosciuto e sottoposto al contraddittorio.
È anche per affrontare situazioni eccezionali di questo genere che l’ordinamento contempla strumenti straordinari come la revisione, naturalmente nei rigorosi limiti e alle condizioni stabilite dal codice di procedura penale.
IL PROBLEMA NON È SOLTANTO COSA DICE UNA PROVA. È CHI HA POTUTO CONOSCERLA
È questo il punto giuridicamente più importante dell’intera vicenda.
Nel processo penale una prova scientifica non può essere valutata soltanto attraverso il suo risultato finale.
Occorre conoscere il campione analizzato, il metodo utilizzato, le procedure seguite, gli eventuali risultati discordanti, i limiti dell’accertamento, le possibilità di contaminazione, le ripetizioni dell’esame e le valutazioni dei consulenti.
Se esistono risultati differenti, è precisamente il contraddittorio tecnico che deve consentire di stabilire quale significato attribuire loro.
Due controanalisi negative non dimostrano automaticamente l’erroneità di un precedente risultato positivo.
Ma, se realmente esistevano, la questione decisiva è un’altra:
la difesa ne era stata informata e aveva avuto la possibilità di discuterle ?
Se così non fosse stato, bisognerebbe comprenderne il motivo e soprattutto stabilire se tale circostanza abbia avuto una concreta rilevanza nel successivo percorso processuale.
OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO
Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non è una formula retorica.
È il limite che lo Stato pone a se stesso quando esercita il potere più grave di cui dispone: privare una persona della libertà sulla base dell’accertamento della sua responsabilità penale.
Perché quel principio possa funzionare, però, il giudice deve essere posto nella condizione di valutare un quadro probatorio formatosi nel rispetto delle regole processuali e del contraddittorio.
Per questo sarebbe sbagliato affermare oggi che siano state certamente “nascoste delle prove”.
Ma sarebbe altrettanto sbagliato considerare irrilevante il fatto che si stia cercando di comprendere perché determinati risultati scientifici e determinati documenti abbiano seguito un certo percorso e quale conoscenza ne abbiano avuto accusa e difesa.
Prima di utilizzare parole come “occultamento”, “omissione” o “esclusione”, occorre stabilire esattamente che cosa sia accaduto.
Occorre ricostruire:
quali analisi furono effettuate;
quali risultati furono ottenuti;
quali controanalisi furono eseguite;
chi ne ricevette comunicazione;
quali relazioni furono formalmente depositate;
quali documenti entrarono nel fascicolo;
quali elementi furono messi a disposizione dei consulenti della difesa;
quali furono sottoposti alla valutazione dei giudici;
e quale fosse la natura e la destinazione della relazione personologica oggi riemersa.

GARLASCO È DIVENTATO UN PROBLEMA DI SISTEMA
A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, Garlasco non è più soltanto il nome di un processo.
Sta diventando un banco di prova per la capacità della giustizia italiana di riesaminare criticamente se stessa.
Ammettere che un accertamento possa essere stato incompleto, che un documento possa non essere confluito nel fascicolo o che un risultato scientifico possa richiedere una nuova interpretazione non significa delegittimare la magistratura.
È vero esattamente il contrario.

Una giustizia autorevole non è quella che pretende l’infallibilità delle proprie decisioni. È quella che dispone degli strumenti e della forza istituzionale necessari per verificare, anche molti anni dopo, se quelle decisioni siano state assunte sulla base di un quadro probatorio completo e correttamente formato.
La nuova indagine non dimostra l’innocenza di Alberto Stasi.

Non dimostra la colpevolezza di Andrea Sempio.
E non dimostra, allo stato, che qualcuno abbia deliberatamente sottratto prove alla difesa o ai giudici.
Ma pone domande alle quali, ormai, è necessario rispondere.

Cosa risultò realmente dalle analisi del 2007? Perché esistono risultati che oggi vengono nuovamente esaminati? Chi li conosceva? Furono messi integralmente a disposizione delle parti? Che cos’è la relazione personologica recentemente riemersa e perché non entrò nel fascicolo?
E soprattutto: il giudizio che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi si è formato avendo a disposizione l’intero patrimonio scientifico e documentale rilevante?

Sono interrogativi molto più seri della contrapposizione televisiva tra innocentisti e colpevolisti. Perché riguardano il funzionamento stesso del processo penale.
Una sentenza definitiva merita rispetto.

La presunzione di innocenza di chi oggi è indagato merita altrettanto rispetto. Ma anche il diritto di ogni imputato a conoscere e contestare gli elementi scientifici rilevanti merita rispetto.
Diciannove anni dopo quel 13 agosto 2007, la domanda non è più soltanto: chi ha ucciso Chiara Poggi?

Se gli accertamenti in corso confermassero che informazioni scientifiche o documenti rilevanti non entrarono pienamente nel circuito del contraddittorio, la giustizia italiana dovrebbe rispondere anche a un’altra domanda:
com’è possibile che siano stati necessari quasi vent’anni per ricostruire ciò che era stato analizzato, conosciuto e documentato già nelle prime settimane dell’indagine ?
È a questa domanda che oggi occorre trovare una risposta.
E quella risposta, qualunque essa sia, riguarda non soltanto Alberto Stasi, Andrea Sempio o il processo di Garlasco.
Riguarda la fiducia di ogni cittadino nella giustizia.

Vincenzo Aiello

(Avvocato)